Art. 31. Revoca del provvedimento di concessione 1. Il provvedimento di concessione e' revocato quando si verifica una delle seguenti ipotesi: a) se l'impianto e' posto in esercizio prima del collaudo di cui alla lettera c) del comma 2, dell'art. 30; b) se l'impianto e' posto in esercizio dopo il termine di cui alla lettera d) del comma 2, dell'art. 30; c) se l'impianto compie operazioni non autorizzate e/o muta destinazione, di cui alla lettera g) del comma 2, dell'art. 30; d) se non e' assicurata la continuita' e la regolarita' del servizio di distribuzione, di cui alla lettera e) del comma 2, dell'art. 30, previo due diffide consecutive nel corso di un anno a riattivare l'impianto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto nelle mani del concessionario; e) se il concessionario non ottempera ai propri doveri, di cui alle lettere f), h) del comma 2, dell'art. 30; f) se vi sono esigenze di pubblico interesse; g) se vi e' incompatibilita' tra impianto e territorio, di cui all'art. 19, qualora il concessionario non effettui il trasferimento dell'impianto nel termine di cui al comma 1, dell'art. 80; h) se vi e' rinunzia alla concessione. 2. La revoca della concessione e' decisa previo parere della commissione di cui al capo II, dal comune o dalla Regione, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato nel quale e' stabilita la data di chiusura dell'esercizio. 3. Il concessionario ha il dovere della rimozione, se l'impianto e' oggetto della revoca di concessione ed e' sul terreno di proprieta' della Pubblica Amministrazione. 4. Il termine, di cui alla lettera d) del comma 1, dell'art. 30, decorre dalla data di ricezione del provvedimento di concessione nelle mani del concessionario e puo' essere prorogato dall'ente competente, qualora l'interessato abbia fatto pervenire all'ente competente una richiesta scritta di proroga almeno quindici giorni prima della scadenza. 5. Il termine di cui al comma 4, non puo' essere prorogato di oltre sei mesi, fatta eccezione per documentati casi di forza maggiore. 6. Quando l'ente competente revoca il provvedimento di concessione per esigenze di pubblico interesse o per incompatibilita' tra impianto e territorio, di cui alle lettere f) e g) del comma 1, il concessionario e' indennizzato dall'ente, che irroga la revoca, per il solo valore residuo dell'impianto, da stabilire mediante stima dell'Ufficio tecnico dell'ente interessato. 7. L'indennizzo, di cui al comma 6, non e' erogato, se il concessionario chiede ed ottiene dall'ente competente una nuova concessione in sostituzione di quella revocata. 8. Per evitare la revoca del provvedimento di concessione in relazione alla lettera d) del comma 1, il concessionario, che abbia determinata la successione tra vivi nella proprieta' dell'impianto, chiede insieme al successore, un nuovo provvedimento di concessione all'ente competente entro tre mesi dalla data della successione tra vivi. 9. Per evitare la revoca del provvedimento di concessione in relazione alla lettera d) del comma 1, il successore per causa di morte nella proprieta' di un impianto chiede il nuovo provvedimento di concessione all'ente competente entro un anno dalla data di apertura della successione per causa di morte. 10. I successori, di cui ai commi 8 e 9 hanno la facolta' di tenere in esercizio l'impianto fino alla data di ricezione del provvedimento, con il quale l'ente competente decide sulla domanda di nuova concessione, a condizione che documentino il possesso dei requisiti, di cui alle lettere a), b), e) e m), del comma 1, dell'art. 27, se trattasi di persona fisica e di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f) e g), limitatamente quest'ultima all'elemento di valutazione, di cui alla lettera e) del comma 1, dell'art. 27, se trattasi di persona giuridica. 11. L'ente competente decide sulle domande per l'emissione del provvedimento di nuova concessione, di cui ai commi 8 e 9, entro un anno dalla data di ricezione della relativa domanda; decorso tale termine la domanda si intende respinta. 12. L'installazione o l'esercizio di un impianto senza concessione configura l'ipotesi di reato, di cui al quarto comma dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.