Art. 31.
               Revoca del provvedimento di concessione
 
   1.  Il provvedimento di concessione e' revocato quando si verifica
una delle seguenti ipotesi:
     a) se l'impianto e' posto in esercizio prima del collaudo di cui
alla lettera c) del comma 2, dell'art. 30;
     b) se l'impianto e' posto in esercizio dopo il  termine  di  cui
alla lettera d) del comma 2, dell'art. 30;
     c)  se  l'impianto  compie  operazioni  non autorizzate e/o muta
destinazione, di cui alla lettera g) del comma 2, dell'art. 30;
     d) se non e' assicurata la  continuita'  e  la  regolarita'  del
servizio  di  distribuzione,  di  cui  alla  lettera  e) del comma 2,
dell'art. 30, previo due diffide consecutive nel corso di un  anno  a
riattivare  l'impianto  entro  il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di ricezione dell'atto nelle mani del concessionario;
     e) se il concessionario non ottempera ai propri doveri,  di  cui
alle lettere f), h) del comma 2, dell'art. 30;
     f) se vi sono esigenze di pubblico interesse;
     g)  se  vi e' incompatibilita' tra impianto e territorio, di cui
all'art. 19, qualora il concessionario non effettui il  trasferimento
dell'impianto nel termine di cui al comma 1, dell'art. 80;
     h) se vi e' rinunzia alla concessione.
   2.  La  revoca  della  concessione  e'  decisa previo parere della
commissione di cui al capo II, dal comune o dalla Regione, secondo le
rispettive  competenze,  con  provvedimento  motivato  nel  quale  e'
stabilita la data di chiusura dell'esercizio.
   3.  Il  concessionario ha il dovere della rimozione, se l'impianto
e'  oggetto  della  revoca  di  concessione  ed  e'  sul  terreno  di
proprieta' della Pubblica Amministrazione.
   4.  Il  termine, di cui alla lettera d) del comma 1, dell'art. 30,
decorre dalla data di  ricezione  del  provvedimento  di  concessione
nelle  mani  del  concessionario  e  puo'  essere prorogato dall'ente
competente, qualora  l'interessato  abbia  fatto  pervenire  all'ente
competente  una  richiesta  scritta di proroga almeno quindici giorni
prima della scadenza.
   5. Il termine di cui al comma 4,  non  puo'  essere  prorogato  di
oltre  sei  mesi,  fatta  eccezione  per  documentati  casi  di forza
maggiore.
   6. Quando l'ente competente revoca il provvedimento di concessione
per  esigenze  di  pubblico  interesse  o  per  incompatibilita'  tra
impianto  e  territorio,  di cui alle lettere f) e g) del comma 1, il
concessionario e' indennizzato dall'ente, che irroga la  revoca,  per
il  solo  valore  residuo  dell'impianto, da stabilire mediante stima
dell'Ufficio tecnico dell'ente interessato.
   7. L'indennizzo, di  cui  al  comma  6,  non  e'  erogato,  se  il
concessionario  chiede  ed  ottiene  dall'ente  competente  una nuova
concessione in sostituzione di quella revocata.
   8. Per evitare la  revoca  del  provvedimento  di  concessione  in
relazione  alla  lettera d) del comma 1, il concessionario, che abbia
determinata la successione tra vivi nella  proprieta'  dell'impianto,
chiede  insieme  al successore, un nuovo provvedimento di concessione
all'ente competente entro tre mesi dalla data della  successione  tra
vivi.
   9.  Per  evitare  la  revoca  del  provvedimento di concessione in
relazione alla lettera d) del comma 1, il  successore  per  causa  di
morte  nella  proprieta' di un impianto chiede il nuovo provvedimento
di concessione all'ente  competente  entro  un  anno  dalla  data  di
apertura della successione per causa di morte.
  10. I successori, di cui ai commi 8 e 9 hanno la facolta' di tenere
in   esercizio   l'impianto   fino   alla   data   di  ricezione  del
provvedimento, con il quale l'ente competente decide sulla domanda di
nuova concessione, a  condizione  che  documentino  il  possesso  dei
requisiti,  di  cui  alle  lettere  a),  b),  e)  e  m), del comma 1,
dell'art. 27, se trattasi di persona fisica e  di  cui  all'art.  28,
comma  1,  lettera  a),  b),  c),  d),  e),  f)  e  g), limitatamente
quest'ultima all'elemento di valutazione, di cui alla lettera e)  del
comma 1, dell'art. 27, se trattasi di persona giuridica.
   11.  L'ente  competente  decide  sulle domande per l'emissione del
provvedimento di nuova concessione, di cui ai commi 8 e 9,  entro  un
anno  dalla  data  di  ricezione della relativa domanda; decorso tale
termine la domanda si intende respinta.
   12. L'installazione o l'esercizio di un impianto senza concessione
configura l'ipotesi di reato, di cui al quarto comma dell'art. 16 del
D.L. 26 ottobre 1970, n. 745,  convertito  nella  legge  18  dicembre
1970, n. 1034.