Art. 32. Competenza ad emettere i provvedimenti di concessione 1. I comuni emettono i provvedimenti di concessione per l'installazione e l'esercizio nelle loro zone territoriali, di cui all'art. 22, degli impianti, di gas da petrolio liquefatto per auto ad uso del pubblico, esclusi quelli situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali. 2. I comuni emettono i provvedimenti di concessione riguardo alla successione tra vivi o per causa di morte nella proprieta' di un impianto, dove e' distribuito gas da petrolio liquefatto per auto ad uso del pubblico, e situato in una delle zone territoriali, di cui all'art. 22. 3. I provvedimenti di concessione, di cui ai commi 1 e 2, sono emessi dopo che il comune ha acquisito il parere vincolante della giunta regionale mediante l'esplicita dichiarazione di rispetto del limite del rapporto massimo del 5% riferito agli impianti di carburanti esistenti sul territorio regionale, in conformita' al D.P.C.M. 11 settembre 1989.