Art. 32.
        Competenza ad emettere i provvedimenti di concessione
 
   1.   I   comuni   emettono  i  provvedimenti  di  concessione  per
l'installazione e l'esercizio nelle loro zone  territoriali,  di  cui
all'art.  22,  degli impianti, di gas da petrolio liquefatto per auto
ad uso del pubblico, esclusi quelli situati sulle  autostrade  e  sui
raccordi autostradali.
   2.  I comuni emettono i provvedimenti di concessione riguardo alla
successione tra vivi o per causa di  morte  nella  proprieta'  di  un
impianto,  dove e' distribuito gas da petrolio liquefatto per auto ad
uso del pubblico, e situato in una delle zone  territoriali,  di  cui
all'art. 22.
   3.  I  provvedimenti  di  concessione, di cui ai commi 1 e 2, sono
emessi dopo che il comune ha acquisito  il  parere  vincolante  della
giunta  regionale  mediante l'esplicita dichiarazione di rispetto del
limite  del  rapporto  massimo  del  5%  riferito  agli  impianti  di
carburanti  esistenti  sul  territorio  regionale,  in conformita' al
D.P.C.M. 11 settembre 1989.