Art. 33.
                Condizioni essenziali per l'emissione
                  dei provvedimenti di concessione
 
   1. I comuni  emettono  i  provvedimenti  di  concessione,  di  cui
all'art. 32, qualora vi siano le seguenti condizioni essenziali:
     a)  vi  siano  tra  l'impianto da installare e gli impianti gia'
dati in concessione, concernenti la distribuzione di gas da  petrolio
liquefatto  per auto ad uso del pubblico, una distanza in linea retta
non inferiore ai 4,5 km e comunque una distanza non inferiore  ai  20
km, da misurarsi lungo la stessa direttrice di marcia;
     b) il comune interessato abbia almeno 20 mila abitanti;
     c)  il  comune  interessato  non  abbia  20 mila abitanti ma nel
raggio di 4,5 km dal luogo indicato  per  l'installazione  del  nuovo
impianto  siano compresi il territorio o parte del territorio di piu'
comuni limitrofi, la cui popolazione complessiva, inclusa quella  del
comune interessato, non sia inferiore ai 20 mila abitanti.
   2.  I  comuni  di  Napoli,  Arzano,  Casavatore, Casoria, Cercola,
Marano,  Mugnano,  Portici,  Quarto,  San  Giorgio  a  Cremano,   San
Sebastiano   al   Vesuvio,   Volla,   emettono   i  provvedimenti  di
concessione, di cui all'art. 32, qualora vi  sia  tra  l'impianto  da
installare  e  gli  impianti gia' dati in concessione, concernenti la
distribuzione di gas da petrolio  liquefatto  per  auto  ad  uso  del
pubblico,  una  distanza  in  linea  retta  non inferiore ai 2,5 km e
comunque una distanza non inferiore agli 8 km da misurarsi  lungo  la
stessa direttrice di marcia.
   3.  Il  numero complessivo dei provvedimenti di concessione di cui
all'art. 32 non deve superare il limite massimo del 5% del numero dei
provvedimenti di concessione, relativi agli impianti della  rete,  di
cui all'art. 5.