Art. 35.
                Domanda delle persone giuridiche per
                       chiedere la concessione
 
   1.  La  domanda  delle  persone  giuridiche,   per   chiedere   la
concessione,   deve  essere  inviata  all'ente  competente  dai  loro
rappresentanti   legali,   nelle   forme   previste   dalla   vigente
legislazione  in  materia  e  nella  stessa deve essere dichiarato ed
allegato quanto prescritto nell'art. 28, comma 1, alle  lettere:  a),
b),  c),  d), e), f), g), tenendo conto della necessita' di osservare
le norme di sicurezza degli impianti di cui si tratta, contenute  nel
D.P.R. 12 gennaio 1971 n. 208.
   2. La firma, apposta in calce alla domanda, e' autenticata secondo
le modalita', di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
   3.  L'aspirante  non  allega  alla  domanda, in relazione a quanto
prescritto nell'art. 27, comma 1, lettera l),  idonea  documentazione
probatoria,   qualora   sia  gia'  titolare  di  concessione  per  il
trattamento industriale degli olii minerali o per depositi costieri o
per depositi interni di carburanti relativi all'autotrazione o per la
distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una
capacita' complessiva di almeno 500 mc.