Art. 37.
             Contenuto del provvedimento di concessione
 
   1. La concessione ha la durata di 18 anni.
   2. Nel provvedimento di concessione sono inserite le prescrizioni,
di cui alle lettere: a), b), c), d), e), f), g),  h),  del  comma  2,
dell'art. 30.
   3.  Il  concessionario  ha  l'obbligo  del  pagamento  della tassa
relativa al  rilascio  della  concessione  nei  modi  e  nei  termini
previsti dalla normativa in vigore.
   4.  Il  concessionario,  almeno  6 mesi prima della scadenza della
concessione, puo' chiedere il rinnovo della  concessione,  osservando
le  prescrizioni di cui al capo III ed all'art. 19 del capo I; l'ente
competente decide sulla domanda entro l'anno dalla data di  ricezione
di essa e decorso tale termine, la domanda si intende respinta.