Art. 37. Contenuto del provvedimento di concessione 1. La concessione ha la durata di 18 anni. 2. Nel provvedimento di concessione sono inserite le prescrizioni, di cui alle lettere: a), b), c), d), e), f), g), h), del comma 2, dell'art. 30. 3. Il concessionario ha l'obbligo del pagamento della tassa relativa al rilascio della concessione nei modi e nei termini previsti dalla normativa in vigore. 4. Il concessionario, almeno 6 mesi prima della scadenza della concessione, puo' chiedere il rinnovo della concessione, osservando le prescrizioni di cui al capo III ed all'art. 19 del capo I; l'ente competente decide sulla domanda entro l'anno dalla data di ricezione di essa e decorso tale termine, la domanda si intende respinta.