Art. 39. Competenza ad emettere i provvedimenti di concessione 1. I comuni emettono i provvedimenti di concessione per l'installazione e l'esercizio, nelle loro zone territoriali, di cui all'art. 22, degli impianti, dove e' distribuito metano per auto ad uso del pubblico, esclusi quelli situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali. 2. I comuni emettono i provvedimenti di concessione riguardo alla successione tra vivi o per causa di morte nella proprieta' di un impianto, situato nelle loro zone territoriali, di cui all'art. 22, dove e' distribuito metano per auto ad uso del pubblico. 3. I provvedimenti di concessione, di cui ai commi 1 e 2. sono emessi dopo aver sentito il parere della commissione di cui al capo II.