Art. 39.
        Competenza ad emettere i provvedimenti di concessione
 
   1.   I   comuni   emettono  i  provvedimenti  di  concessione  per
l'installazione e l'esercizio, nelle loro zone territoriali,  di  cui
all'art.  22,  degli impianti, dove e' distribuito metano per auto ad
uso del pubblico, esclusi  quelli  situati  sulle  autostrade  e  sui
raccordi autostradali.
   2.  I comuni emettono i provvedimenti di concessione riguardo alla
successione tra vivi o per causa di  morte  nella  proprieta'  di  un
impianto,  situato  nelle loro zone territoriali, di cui all'art. 22,
dove e' distribuito metano per auto ad uso del pubblico.
   3. I provvedimenti di concessione, di cui ai commi  1  e  2.  sono
emessi  dopo  aver sentito il parere della commissione di cui al capo
II.