Art. 41.
                    Domanda delle persone fisiche
                     per chiedere la concessione
 
   1.  La  domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione,
deve essere inviata all'ente competente nelle  forme  previste  dalla
vigente legislazione in materia, gli aspiranti dichiarano ed allegano
quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, alle lettere a), b), c), d),
e), f), g), h), i), l) e m).
   2. La firma, apposta in calce alla domanda, e' autenticata secondo
le modalita', di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
   3.  L'aspirante  non  allega  alla  domanda, in relazione a quanto
prescritto nell'art. 27, comma 1, lettera l),  idonea  documentazione
probatoria,   qualora   sia  gia'  titolare  di  concessione  per  il
trattamento industriale degli olii minerali o per depositi costieri o
per depositi  interni  di  carburanti  relativi  all'auto  o  per  la
distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una
capacita' complessiva di almeno 500 mc.