Art. 42.
                  Domanda delle persone giuridiche
                     per chiedere la concessione
 
   1.   La   domanda   delle  persone  giuridiche,  per  chiedere  la
concessione,  deve  essere  inviata  all'ente  competente  dai   loro
rappresentanti   legali,   nelle   forme   previste   dalla   vigente
legislazione in materia e nella stessa  dichiarano  per  iscritto  ed
allegano  quanto  prescritto nell'art. 28, comma 1) alle lettere: a),
b), c), d), e), f) e g).
   2. La firma, apposta in calce alla domanda, e' autenticata secondo
le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15.
  3. L'aspirante non allega  alla  domanda,  in  relazione  a  quanto
prescritto  nell'art.  27, comma 1, lettera l), idonea documentazione
probatoria,  qualora  sia  gia'  titolare  di  concessione   per   il
trattamento industriale degli olii minerali o per depositi costieri o
per  depositi  interni  di  carburanti  relativi  all'auto  o  per la
distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una
capacita' complessiva di almeno 500 mc.