Art. 44.
             Contenuto del provvedimento di concessione
 
   1. La concessione ha la durata di 18 anni.
   2. Nel provvedimento di concessione sono inserite le  prescrizioni
di  cui  alle  lettere:  a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1,
dell'art. 30.
   3. Il  concessionario  ha  l'obbligo  del  pagamento  della  tassa
relativa  al  rilascio  della  concessione  nei  modi  e  nei termini
previsti dalla normativa in vigore.
   4.  Il  concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza della
concessione, puo' chiedere il rinnovo della  concessione,  osservando
le  prescrizioni di cui al capo III ed all'art. 19 del capo I; l'ente
competente decide sulla domanda entro un anno dalla data di ricezione
di essa e decorso tale termine la domanda si intende respinta.