Art. 48.
                  Domanda delle persone giuridiche
                     per chiedere la concessione
 
   1.  La  domanda  delle  persone  giuridiche,   per   chiedere   la
concessione   deve   essere  inviata  all'ente  competente  dai  loro
rappresentanti   legali,   nelle   forme   previste   dalla   vigente
legislazione  in  materia  e  nella stessa dichiarano per iscritto ed
allegano quanto prescritto nell'art. 28 comma 1,  alle  lettere:  a),
b), c), d), e), f) e g).
   2.  La  firma apposta in calce alla domanda e' autenticata secondo
le modalita', di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15.
   3. L'aspirante non allega alla  domanda,  in  relazione  a  quanto
prescritto  nell'art.  27, comma 1, lettera l), idonea documentazione
probatoria,  qualora  sia  gia'  titolare  di  concessione   per   il
trattamento industriale degli olii minerali o per depositi costieri o
per  depositi  interni  di  carburanti  o  per  la  distribuzione  di
carburanti  mediante  impianti  con  serbatoi  aventi  una  capacita'
complessiva di almeno 500 mc.