Art. 51. Revoca del provvedimento di concessione 1. La revoca del provvedimento di concessione e' disciplinata giusta i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dell'art. 31. 2. La revoca della concessione e' decisa dall'ente competente al rilascio della stessa con provvedimento motivato, nel quale e' stabilita la data di chiusura di esercizio.