Art. 51.
               Revoca del provvedimento di concessione
 
   1.  La  revoca  del  provvedimento  di concessione e' disciplinata
giusta i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dell'art. 31.
   2. La revoca della concessione e' decisa dall'ente  competente  al
rilascio  della  stessa  con  provvedimento  motivato,  nel  quale e'
stabilita la data di chiusura di esercizio.