Art. 52. Competenza ed emettere i provvedimenti di autorizzazione 1. I comuni emettono provvedimenti di autorizzazione per gli impianti di distribuzione carburanti contemplati dal I e II comma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1993, n. 162. 2. I comuni emettono i provvedimenti di autorizzazione riguardo alla successione fra vivi o per causa di morte nella proprieta' di un impianto, dove sono distribuiti carburanti ad uso privato. 3. I provvedimenti di autorizzazione, di cui ai commi 1 e 2, sono emessi dopo aver sentito il parere della commissione, di cui al capo II. 4. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1, non e' emanato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) i serbatoi da installare abbiano una capacita' complessiva inferiore ai 10 mc, fatta eccezione per le attivita' di durata non inferiore ad un anno; b) non sia previsto un sistema omologato di misurazione del carburanti da erogare; c) sia previsto un consumo annuo di carburante inferiore ai 200 mila litri annui riguardo alla attivita' industriale o del terziario, nonche' un consumo annuo di carburante inferiore ai 100 mila litri annui, riguardo all'attivita' agricola, fatta eccezione per l'ipotesi in cui per esigenze di carattere logistico sia difficile il rifornimento di carburante presso impianti in concessione ad uso del pubblico.