Art. 52.
               Competenza ed emettere i provvedimenti
                          di autorizzazione
 
   1. I comuni  emettono  provvedimenti  di  autorizzazione  per  gli
impianti  di  distribuzione  carburanti  contemplati dal I e II comma
dell'art. 5 della legge 27 maggio 1993, n. 162.
   2. I comuni emettono i provvedimenti  di  autorizzazione  riguardo
alla successione fra vivi o per causa di morte nella proprieta' di un
impianto, dove sono distribuiti carburanti ad uso privato.
   3.  I provvedimenti di autorizzazione, di cui ai commi 1 e 2, sono
emessi dopo aver sentito il parere della commissione, di cui al  capo
II.
   4.  Il  provvedimento  di autorizzazione di cui al comma 1, non e'
emanato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
     a) i serbatoi da installare abbiano  una  capacita'  complessiva
inferiore  ai  10  mc, fatta eccezione per le attivita' di durata non
inferiore ad un anno;
     b) non sia previsto un  sistema  omologato  di  misurazione  del
carburanti da erogare;
     c)  sia previsto un consumo annuo di carburante inferiore ai 200
mila litri annui riguardo alla attivita' industriale o del terziario,
nonche' un consumo annuo di carburante inferiore ai  100  mila  litri
annui, riguardo all'attivita' agricola, fatta eccezione per l'ipotesi
in   cui  per  esigenze  di  carattere  logistico  sia  difficile  il
rifornimento di carburante presso impianti in concessione ad uso  del
pubblico.