Art. 53.
                    Domanda delle persone fisiche
                    per chiedere l'autorizzazione
 
   1.  La domanda delle persone fisiche per chiedere l'autorizzazione
deve essere inviata al comune competente nelle forme  previste  dalla
vigente legislazione in materia, gli aspiranti dichiarano ed allegano
quanto  prescritto  nell'art.  27, comma 1, alle lettere: a), b), d),
e), f), g), i) e m).
   2. Gli aspiranti, inoltre, dichiarano per iscritto  nella  domanda
di cui al comma 1:
     aa)  il  luogo,  compreso  nel  territorio comunale e scelto per
installarvi l'impianto;
     bb)   l'esercizio    di    una    attivita'    nell'agricoltura,
nell'industria  o  nel  terziario,  che determini la necessita' di un
rifornimento del carburante, riservato ed esclusivo;
     cc) il periodo di tempo, previsto riguardo all'esercizio, di cui
alla lettera bb);
     dd) la volonta' di non fornire carburanti a terzi e/o per  scopi
diversi dall'esercizio di cui alla lettera bb);
      ee)  la  difficolta'  che  per  esigenze di carattere logistico
determini la richiesta di  autorizzazione  invece  di  effettuare  il
rifornimento  di carburante presso impianti in concessione ad uso del
pubblico.
   3. La firma, posta in calce alla domanda, e'  autenticata  secondo
le modalita', di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.