Art. 53. Domanda delle persone fisiche per chiedere l'autorizzazione 1. La domanda delle persone fisiche per chiedere l'autorizzazione deve essere inviata al comune competente nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia, gli aspiranti dichiarano ed allegano quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, alle lettere: a), b), d), e), f), g), i) e m). 2. Gli aspiranti, inoltre, dichiarano per iscritto nella domanda di cui al comma 1: aa) il luogo, compreso nel territorio comunale e scelto per installarvi l'impianto; bb) l'esercizio di una attivita' nell'agricoltura, nell'industria o nel terziario, che determini la necessita' di un rifornimento del carburante, riservato ed esclusivo; cc) il periodo di tempo, previsto riguardo all'esercizio, di cui alla lettera bb); dd) la volonta' di non fornire carburanti a terzi e/o per scopi diversi dall'esercizio di cui alla lettera bb); ee) la difficolta' che per esigenze di carattere logistico determini la richiesta di autorizzazione invece di effettuare il rifornimento di carburante presso impianti in concessione ad uso del pubblico. 3. La firma, posta in calce alla domanda, e' autenticata secondo le modalita', di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.