Art. 54. Domanda delle persone giuridiche per chiedere l'autorizzazione 1. La domanda delle persone giuridiche per chiedere l'autorizzazione, deve essere inviata al comune competente dai loro rappresentanti legali, nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia e nella stessa dichiarano ed allegano quanto prescritto nell'art. 28, comma 1, alle lettere: a), b), c), d), e) ed f), e nell'art. 27 comma 1 alle lettere: d), e), f), g) e i). 2. I rappresentanti legali, inoltre, dichiarano per iscritto nella domanda, di cui al comma 1: aa) il luogo compreso nel territorio comunale e scelto per installarvi l'impianto; bb) l'esercizio di una attivita' nell'agricoltura, nell'industria o nel terziario che determini la necessita' di un rifornimento del carburante riservato ed esclusivo; cc) il periodo di tempo, previsto riguardo all'esercizio di cui alla lettera bb); dd) la volonta' di non fornire carburanti a terzi e/o per scopi diversi dall'esercizio di cui alla lettera bb); ee) la difficolta' che per esigenze di carattere logistico determini la richiesta di concessioni invece di effettuare il rifornimento di carburante presso impianti in concessione ad uso del pubblico. 3. La firma, apposta in calce alla domanda, e' autenticata secondo le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.