Art. 54.
   Domanda delle persone giuridiche per chiedere l'autorizzazione
 
   1.    La   domanda   delle   persone   giuridiche   per   chiedere
l'autorizzazione, deve essere inviata al comune competente  dai  loro
rappresentanti   legali,   nelle   forme   previste   dalla   vigente
legislazione in materia e nella stessa dichiarano ed allegano  quanto
prescritto nell'art. 28, comma 1, alle lettere: a), b), c), d), e) ed
f), e nell'art. 27 comma 1 alle lettere: d), e), f), g) e i).
   2. I rappresentanti legali, inoltre, dichiarano per iscritto nella
domanda, di cui al comma 1:
     aa)  il  luogo  compreso  nel  territorio  comunale e scelto per
installarvi l'impianto;
     bb)   l'esercizio    di    una    attivita'    nell'agricoltura,
nell'industria  o  nel  terziario  che  determini la necessita' di un
rifornimento del carburante riservato ed esclusivo;
     cc) il periodo di tempo, previsto riguardo all'esercizio di  cui
alla lettera bb);
     dd)  la volonta' di non fornire carburanti a terzi e/o per scopi
diversi dall'esercizio di cui alla lettera bb);
     ee) la difficolta'  che  per  esigenze  di  carattere  logistico
determini  la  richiesta  di  concessioni  invece  di  effettuare  il
rifornimento di carburante presso impianti in concessione ad uso  del
pubblico.
   3. La firma, apposta in calce alla domanda, e' autenticata secondo
le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.