Art. 60. Installazione di apparecchi per carte di credito 1. L'installazione di apparecchi per carte di credito, secondo la definizione di cui all'art. 10, presso un impianto in concessione, non e' soggetta ad autorizzazione ma e' consentita sulla base dei seguenti criteri preferenziali: a) impianto dotato di apparecchiature self-service pre- pagamento; b) impianto dotato di apparecchiature self-service post- pagamento; c) impianto abilitato alla prestazione del servizio notturno; d) impianti localizzati sulle grandi direttrici viarie, con particolare riferimento alle strade statali o provinciali.