Art. 60.
          Installazione di apparecchi per carte di credito
 
   1.  L'installazione di apparecchi per carte di credito, secondo la
definizione di cui all'art. 10, presso un  impianto  in  concessione,
non  e'  soggetta  ad  autorizzazione ma e' consentita sulla base dei
seguenti criteri preferenziali:
     a)  impianto  dotato  di   apparecchiature   self-service   pre-
pagamento;
     b)   impianto   dotato  di  apparecchiature  self-service  post-
pagamento;
     c) impianto abilitato alla prestazione del servizio notturno;
     d) impianti localizzati  sulle  grandi  direttrici  viarie,  con
particolare riferimento alle strade statali o provinciali.