Art. 65. Procedimento per la richiesta, l'emissione e la revoca di un'autorizzazione di cui al presente capo 1. La domanda delle persone fisiche per chiedere l'autorizzazione deve essere inviata all'ente competente nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia e allegato alla stessa quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, alle lettere a) e b), nonche' quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, alle lettere a), b) e d), limitatamente alla richiesta di trasferimento di un impianto in concessione. 2. La domanda delle persone giuridiche per chiedere l'autorizzazione deve essere inviata all'ente competente dai loro rappresentanti legali, nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia e nella stessa dichiarano e allegano quanto prescritto nell'art. 28, comma 1, alle lettere a), b), d) , ed e), nonche' anche quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, alla lettera d), limitatamente alla richiesta di trasferimento di un impianto in concessione. 3. Nelle domande di cui al comma 1, ed al comma 2; gli aspiranti dichiarano di essere gia' titolari di concessioni, indicandone gli estremi ed il contenuto, nonche' l'oggetto della richiesta di autorizzazione, allegando i documenti probatori, ritenuti utili ed opportuni, fatta salva la facolta' dell'ente competente di chiedere ulteriori documenti per completare l'istruzione di ciascuna pratica. 4. La firma apposta in calce alla domanda e' autenticata secondo le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. 5. Dopo la ricezione delle domande, di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, l'ente competente chiede i pareri, di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 29, fatta eccezione per le richieste di autorizzazione, di cui agli artt. 60 e 64. 6. Nel provvedimento di autorizzazione sono inserite le seguenti prescrizioni: a) la descrizione analitica dell'oggetto della autorizzazione; b) il divieto di utilizzare l'autorizzazione prima del collaudo, di cui all'art. 75, fatta eccezione per le richieste di autorizzazione di cui agli artt. 60 e 64; c) il termine di ultimazione dei lavori, qualora siano previsti, in relazione all'attivita' autorizzata; d) l'obbligo dell'autorizzato di provvedere alle misure di sicurezza, di cui al parere emesso dal comando provinciale dei VV.FF., quando esso sia richiesto. 7. Il provvedimento di autorizzazione e' revocato quando si verifica una delle seguenti ipotesi: a) se l'autorizzazione e' utilizzata prima del collaudo di cui alla lettera b), comma 6; b) se i lavori previsti in relazione dell'attivita' autorizzata, non siano ultimati nel termine, di cui alla lettera c) del comma 6; c) se vi e' rinuncia all'autorizzazione. 8. Il termine, di cui alla lettera c), del comma 6, decorre dalla data di ricezione del provvedimento di autorizzazione nelle mani del concessionario e puo' essere prorogato qualora l'interessato abbia fatto pervenire, all'ente competente, richiesta scritta di proroga, almeno quindici giorni prima della scadenza. 9. Il termine, di cui al comma 8. non puo' essere prorogato di oltre sei mesi, fatta eccezione per documentati casi di forza maggiore. 10. Il concessionario, che abbia determinato la successione tra vivi nella proprieta' dell'impianto, nel chiedere insieme al successore un nuovo provvedimento di concessione all'ente competente, in conformita' agli artt. 31, 38, 45, 51 tiene conto degli eventuali provvedimenti di autorizzazione ottenuti, affinche' l'ente concedente inserisca l'oggetto delle eventuali autorizzazioni nella nuova concessione. 11. Il successore per causa di morte nella proprieta' di un impianto, nel chiedere il nuovo provvedimento di concessione in conformita' agli artt. 31, 38, 45, 51 tiene conto degli eventuali provvedimenti di autorizzazione ottenuti affinche' l'ente concedente inserisca l'oggetto delle eventuali autorizzazioni della nuova concessione.