Art. 65.
Procedimento  per  la  richiesta,  l'emissione   e   la   revoca   di
   un'autorizzazione di cui al presente capo
 
   1.  La domanda delle persone fisiche per chiedere l'autorizzazione
deve essere inviata all'ente competente nelle  forme  previste  dalla
vigente  legislazione  in  materia  e  allegato  alla  stessa  quanto
prescritto nell'art. 27, comma 1,  alle  lettere  a)  e  b),  nonche'
quanto  prescritto  nell'art.  27, comma 1, alle lettere a), b) e d),
limitatamente alla richiesta  di  trasferimento  di  un  impianto  in
concessione.
  2.    La    domanda   delle   persone   giuridiche   per   chiedere
l'autorizzazione deve essere inviata  all'ente  competente  dai  loro
rappresentanti   legali,   nelle   forme   previste   dalla   vigente
legislazione in materia e nella stessa dichiarano e  allegano  quanto
prescritto  nell'art.  28,  comma 1, alle lettere a), b), d) , ed e),
nonche' anche quanto prescritto nell'art. 27, comma 1,  alla  lettera
d),  limitatamente  alla richiesta di trasferimento di un impianto in
concessione.
   3. Nelle domande di cui al comma 1, ed al comma 2;  gli  aspiranti
dichiarano  di  essere  gia' titolari di concessioni, indicandone gli
estremi  ed  il  contenuto,  nonche'  l'oggetto  della  richiesta  di
autorizzazione,  allegando  i  documenti probatori, ritenuti utili ed
opportuni, fatta salva la facolta' dell'ente competente  di  chiedere
ulteriori documenti per completare l'istruzione di ciascuna pratica.
   4.  La  firma apposta in calce alla domanda e' autenticata secondo
le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
   5. Dopo la ricezione delle domande, di cui ai commi 1, 2, 3, e  4,
l'ente  competente  chiede  i  pareri,  di  cui  ai  commi  1, 2 e 3,
dell'art. 29, fatta eccezione per le richieste di autorizzazione,  di
cui agli artt. 60 e 64.
   6.  Nel  provvedimento di autorizzazione sono inserite le seguenti
prescrizioni:
     a) la descrizione analitica dell'oggetto della autorizzazione;
     b) il divieto di utilizzare l'autorizzazione prima del collaudo,
di  cui  all'art.  75,  fatta   eccezione   per   le   richieste   di
autorizzazione di cui agli artt. 60 e 64;
     c) il termine di ultimazione dei lavori, qualora siano previsti,
in relazione all'attivita' autorizzata;
     d)  l'obbligo  dell'autorizzato  di  provvedere  alle  misure di
sicurezza, di cui  al  parere  emesso  dal  comando  provinciale  dei
VV.FF., quando esso sia richiesto.
   7.  Il  provvedimento  di  autorizzazione  e'  revocato  quando si
verifica una delle seguenti ipotesi:
     a) se l'autorizzazione e' utilizzata prima del collaudo  di  cui
alla lettera b), comma 6;
     b) se i lavori previsti in relazione dell'attivita' autorizzata,
non siano ultimati nel termine, di cui alla lettera c) del comma 6;
     c) se vi e' rinuncia all'autorizzazione.
   8.  Il termine, di cui alla lettera c), del comma 6, decorre dalla
data di ricezione del provvedimento di autorizzazione nelle mani  del
concessionario  e  puo'  essere prorogato qualora l'interessato abbia
fatto pervenire, all'ente competente, richiesta scritta  di  proroga,
almeno quindici giorni prima della scadenza.
   9.  Il  termine,  di  cui al comma 8. non puo' essere prorogato di
oltre sei  mesi,  fatta  eccezione  per  documentati  casi  di  forza
maggiore.
   10.  Il  concessionario,  che abbia determinato la successione tra
vivi  nella  proprieta'  dell'impianto,  nel  chiedere   insieme   al
successore un nuovo provvedimento di concessione all'ente competente,
in  conformita' agli artt. 31, 38, 45, 51 tiene conto degli eventuali
provvedimenti di autorizzazione ottenuti, affinche' l'ente concedente
inserisca  l'oggetto  delle  eventuali  autorizzazioni  nella   nuova
concessione.
   11.  Il  successore  per  causa  di  morte  nella proprieta' di un
impianto, nel chiedere  il  nuovo  provvedimento  di  concessione  in
conformita'  agli  artt.  31,  38, 45, 51 tiene conto degli eventuali
provvedimenti di autorizzazione ottenuti affinche' l'ente  concedente
inserisca   l'oggetto  delle  eventuali  autorizzazioni  della  nuova
concessione.