Art. 66. Orario giornaliero di apertura e chiusura 1. I comuni allo scopo di assicurare l'uniformita' del servizio, fissano l'orario giornaliero di apertura e chiusura degli impianti in concessione, concernenti la distribuzione dei carburanti per auto ad uso del pubblico, su territorio di appartenenza, con i seguenti criteri: a) l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti deve essere di cinquantadue ore; b) i predetti impianti devono restare comunque aperti, in tutto il territorio regionale, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19; c) rispetto al predetto orario minimo di apertura, la disciplina degli orari addizionali e' rimessa agli accordi fra i concessionari e le organizzazioni dei gestori rappresentative a livello nazionale. 2. I comuni di cui al comma 1, possono consentire con provvedimento motivato ulteriori trenta minuti di apertura e/o chiusura anche per una parte del territorio comunale. 3. Gli impianti in concessione, di cui all'art. 8, sono sempre aperti, a condizione che siano in esercizio senza l'assistenza del personale. 4. I comuni possono consentire con provvedimento motivato che gli impianti in concessione, concernenti la distribuzione solo di metano o di solo gas da petrolio liquefatto ad uso del pubblico, siano sempre aperti. 5. Le richieste fatte per avere i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, sono formulate e fatte pervenire al comune interessato a cura dei concessionari e dei gestori con sottoscrizione, autenticata secondo le modalita', di cui alla legge 4 gennaio 1968, N. 15.