Art. 66.
              Orario giornaliero di apertura e chiusura
 
   1.  I  comuni allo scopo di assicurare l'uniformita' del servizio,
fissano l'orario giornaliero di apertura e chiusura degli impianti in
concessione, concernenti la distribuzione dei carburanti per auto  ad
uso  del  pubblico,  su  territorio  di  appartenenza, con i seguenti
criteri:
     a)  l'orario  minimo  settimanale  di  apertura  degli  impianti
stradali di distribuzione carburanti deve essere di cinquantadue ore;
     b)  i predetti impianti devono restare comunque aperti, in tutto
il territorio regionale, dalle ore 8 alle ore 12 e  dalle  ore  15,30
alle ore 19;
     c) rispetto al predetto orario minimo di apertura, la disciplina
degli orari addizionali e' rimessa agli accordi fra i concessionari e
le organizzazioni dei gestori rappresentative a livello nazionale.
   2.   I   comuni   di  cui  al  comma  1,  possono  consentire  con
provvedimento  motivato  ulteriori  trenta  minuti  di  apertura  e/o
chiusura anche per una parte del territorio comunale.
   3.  Gli  impianti  in  concessione, di cui all'art. 8, sono sempre
aperti, a condizione che siano in esercizio  senza  l'assistenza  del
personale.
   4.  I comuni possono consentire con provvedimento motivato che gli
impianti in concessione, concernenti la distribuzione solo di  metano
o  di  solo  gas  da  petrolio  liquefatto ad uso del pubblico, siano
sempre aperti.
   5. Le richieste fatte per avere i provvedimenti di cui ai commi  2
e  4,  sono  formulate e fatte pervenire al comune interessato a cura
dei concessionari  e  dei  gestori  con  sottoscrizione,  autenticata
secondo le modalita', di cui alla legge 4 gennaio 1968, N. 15.