Art. 67. Turni per i giorni festivi e per il mercoledi' pomeriggio 1. I comuni, per assicurare le continuita' del servizio, stabiliscono i turni di apertura e chiusura degli impianti in concessione, concernenti la distribuzione dei carburanti per auto ad uso del pubblico sul territorio di appartenenza, per le domeniche, per i giorni festivi infrasettimanali e per il mercoledi' pomeriggio, tenendo conto delle esigenze dei concessionari e dei gestori interessati, nonche' delle necessita' dei comuni viciniori. 2. I comuni, nello stabilire i turni di cui al comma 1, osservano le seguenti regole fondamentali: a) nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali rimane in esercizio il 25% degli impianti, con l'orario giornaliero di cui all'art. 66; b) gli impianti che sono in esercizio la domenica, non sono in attivita' nella giornata di lunedi', oppure, se il lunedi' e' festivo, nel primo giorno feriale successivo; c) gli impianti che sono in esercizio nei giorni festivi infrasettimanali, sono regolarmente in attivita' nei giorni feriali successivi; d) nel pomeriggio del mercoledi' rimane in esercizio il 25%, degli impianti, con l'orario giornaliero di cui all'art. 66; e) gli impianti che sono in esercizio nel pomeriggio del mercoledi', sono regolarmente in attivita' nei giorni festivi successivi.