Art. 67.
                     Turni per i giorni festivi
                   e per il mercoledi' pomeriggio
 
   1.   I   comuni,  per  assicurare  le  continuita'  del  servizio,
stabiliscono i  turni  di  apertura  e  chiusura  degli  impianti  in
concessione,  concernenti la distribuzione dei carburanti per auto ad
uso del pubblico sul territorio di appartenenza,  per  le  domeniche,
per i giorni festivi infrasettimanali e per il mercoledi' pomeriggio,
tenendo   conto  delle  esigenze  dei  concessionari  e  dei  gestori
interessati, nonche' delle necessita' dei comuni viciniori.
   2. I comuni, nello stabilire i turni di cui al comma 1,  osservano
le seguenti regole fondamentali:
     a)  nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali rimane
in esercizio il 25% degli impianti, con l'orario giornaliero  di  cui
all'art. 66;
     b)  gli  impianti che sono in esercizio la domenica, non sono in
attivita' nella  giornata  di  lunedi',  oppure,  se  il  lunedi'  e'
festivo, nel primo giorno feriale successivo;
     c)  gli  impianti  che  sono  in  esercizio  nei  giorni festivi
infrasettimanali, sono regolarmente in attivita' nei  giorni  feriali
successivi;
     d)  nel  pomeriggio  del  mercoledi' rimane in esercizio il 25%,
degli impianti, con l'orario giornaliero di cui all'art. 66;
     e)  gli  impianti  che  sono  in  esercizio  nel  pomeriggio del
mercoledi',  sono  regolarmente  in  attivita'  nei  giorni   festivi
successivi.