Art. 68.
                   Turni per il servizio notturno
 
   1.   I   comuni,  per  assicurare  la  continuita'  del  servizio,
stabiliscono i  turni  di  apertura  e  chiusura  degli  impianti  in
concessione,  concernenti la distribuzione dei carburanti per auto ad
uso del pubblico, sul territorio di appartenenza, nelle ore  notturne
ed in particolare dalle ore 22 all'inizio dell'orario diurno nei mesi
da  ottobre ad aprile, nonche' dalle ore 22,30 all'inizio dell'orario
diurno nei mesi da maggio a settembre, tenendo conto  delle  esigenze
dei  concessionari  e dei gestori nonche' delle necessita' dei comuni
viciniori. Le richieste e le rinunce relative  al  servizio  notturno
per  l'anno successivo, saranno inoltrate dai concessionari ai comuni
competenti per territorio, entro il mese di giugno di ciascun anno.
   2. I comuni nello stabilire i turni, di cui al comma 1,  osservano
le seguenti norme fondamentali:
     a) occorre garantire un'equilibrata distribuzione sul territorio
degli impianti aperti;
     b)  potra' essere consentito l'inserimento nel servizio notturno
di  un  impianto  quando  lo  stesso  costituisce  unico   punto   di
riferimento  notturno  sulla  viabilita'  ordinaria, per un tratto di
almeno km 15;
     c) i comuni capoluogo di provincia potranno usare come parametro
di riferimento la suddivisione  del  territorio  in  zone,  anche  in
rapporto  alla popolazione residente, in linea di massima un impianto
notturno  ogni  30.000  abitanti  e  dal  parco  macchine   in   esse
gravitante,  onde  assicurare  un'equilibrata  presenza  del servizio
notturno;
     d) bisogna dare precedenza nella scelta degli impianti a  quelli
idonei  ad  assicurare  la piu' completa erogazione dei carburanti ad
ogni categoria di utenti;
     e) nella ipotesi di piu' richieste per  lo  stesso  turno  ed  a
parita' di servizio offerto, deve essere stabilito un turno annuale;
     f)  l'inosservanza  dei turni per il servizio notturno determina
l'esclusione dai turni per il periodo massimo di un anno.
   3. I comuni trasmetteranno  al  settore  commercio  della  regione
Campania  l'elenco  degli  impianti  autorizzati al servizio notturno
entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno.