Art. 71. Sospensione temporanea riguardo all'esercizio degli impianti in concessione per causa di forza maggiore 1. I comuni hanno la potesta' di autorizzare la chiusura temporanea degli impianti in concessione, concernenti la distribuzione dei carburanti per auto ad uso del pubblico sul territorio di appartenenza, se vi e' una causa di forza maggiore che determini un'oggettiva impossibilita' di funzionamento. 2. La chiusura temporanea di un impianto in concessione, di cui al comma 1, ha i sottoindicati periodi massimi di durata: a) se manca il gestore, l'impianto non puo' restare chiuso per piu' di sei mesi in un anno solare; b) se trattasi di impianto in concessione, ubicato in localita' ad intenso movimento turistico stagionale, esso non puo' restare chiuso per piu' di otto mesi nell'anno solare; c) in tutti gli altri casi la chiusura dell'impianto in concessione non puo' durare oltre l'anno solare ma puo' essere prorogata con provvedimento motivato, persistendo la causa di forza maggiore. 3. I comuni competenti per territorio hanno la potesta' di ordinare per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o di pubblico interesse la chiusura immediata degli impianti in concessione e, se occorre, lo svuotamento dei serbatoi.