Art. 71.
            Sospensione temporanea riguardo all'esercizio
      degli impianti in concessione per causa di forza maggiore
 
   1.  I  comuni  hanno  la  potesta'  di  autorizzare  la   chiusura
temporanea    degli   impianti   in   concessione,   concernenti   la
distribuzione dei  carburanti  per  auto  ad  uso  del  pubblico  sul
territorio  di appartenenza, se vi e' una causa di forza maggiore che
determini un'oggettiva impossibilita' di funzionamento.
   2. La chiusura temporanea di un impianto in concessione, di cui al
comma 1, ha i sottoindicati periodi massimi di durata:
     a) se manca il gestore, l'impianto non puo' restare  chiuso  per
piu' di sei mesi in un anno solare;
     b)  se trattasi di impianto in concessione, ubicato in localita'
ad intenso movimento turistico  stagionale,  esso  non  puo'  restare
chiuso per piu' di otto mesi nell'anno solare;
     c)  in  tutti  gli  altri  casi  la  chiusura  dell'impianto  in
concessione non puo'  durare  oltre  l'anno  solare  ma  puo'  essere
prorogata  con  provvedimento motivato, persistendo la causa di forza
maggiore.
   3. I  comuni  competenti  per  territorio  hanno  la  potesta'  di
ordinare  per  gravi  ed  urgenti  ragioni di sicurezza o di pubblico
interesse la chiusura immediata degli impianti in concessione  e,  se
occorre, lo svuotamento dei serbatoi.