Art. 75.
                           C o l l a u d i
 
   1.  I  nuovi  impianti  o  la  parte modificata o potenziata degli
stessi, ultimati i lavori e prima della  messa  in  esercizio  devono
essere  sottoposti  a  collaudo  da parte di un'apposita commissione,
nominata dal comune, sul cui  territorio  e'  ubicato  l'impianto  da
collaudare e composta come segue:
     a)  presidente:  un  funzionario, avente qualifica dirigenziale,
del  ruolo  della  giunta   regionale   della   Campania,   designato
dall'assessore,  preposto al settore commercio della giunta regionale
della Campania;
     b)  componente:  il comandante provinciale del vigili del fuoco,
competente per territorio, od un suo delegato;
     c) componente: il dirigente dell'Ufficio tecnico  delle  imposte
di fabbricazione, competente per territorio, od un suo delegato;
     d)  componente:  il  sindaco  del  comune, sul cui territorio e'
ubicato l'impianto, od un suo delegato;
     e) segretario: un funzionario, del ruolo della giunta  regionale
della   Campania,   designato   dall'assessore  preposto  al  settore
commercio della giunta regionale della Campania.
   2.  Al  presidente,  ai  componenti   ed   al   segretario   della
commissione,  di  cui  al comma 1, e' corrisposto, a cura e spese del
concessionario, un compenso di  lire  centomila  nonche'  l'eventuale
rimborso delle spese di viaggio e della indennita' di missione.
   3.  Il  verbale  di collaudo, nel quale devono essere indicati gli
estremi della concessione e/o dell'autorizzazione e' trasmesso a cura
del segretario  della  commissione,  di  cui  al  comma  1,  all'ente
concedente, che ne invia copia all'intestatario della concessione e/o
dell'autorizzazione.