Art. 75. C o l l a u d i 1. I nuovi impianti o la parte modificata o potenziata degli stessi, ultimati i lavori e prima della messa in esercizio devono essere sottoposti a collaudo da parte di un'apposita commissione, nominata dal comune, sul cui territorio e' ubicato l'impianto da collaudare e composta come segue: a) presidente: un funzionario, avente qualifica dirigenziale, del ruolo della giunta regionale della Campania, designato dall'assessore, preposto al settore commercio della giunta regionale della Campania; b) componente: il comandante provinciale del vigili del fuoco, competente per territorio, od un suo delegato; c) componente: il dirigente dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, od un suo delegato; d) componente: il sindaco del comune, sul cui territorio e' ubicato l'impianto, od un suo delegato; e) segretario: un funzionario, del ruolo della giunta regionale della Campania, designato dall'assessore preposto al settore commercio della giunta regionale della Campania. 2. Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione, di cui al comma 1, e' corrisposto, a cura e spese del concessionario, un compenso di lire centomila nonche' l'eventuale rimborso delle spese di viaggio e della indennita' di missione. 3. Il verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi della concessione e/o dell'autorizzazione e' trasmesso a cura del segretario della commissione, di cui al comma 1, all'ente concedente, che ne invia copia all'intestatario della concessione e/o dell'autorizzazione.