Art. 76. Funzioni di indirizzo 1. La regione Campania, in particolare la giunta regionale, esercita la funzione di indirizzo affinche' i comuni attuino le norme, contenute nella presente legge, in modo uniforme. 2. La funzione, di cui al comma 1, e' esercitata mediante l'emanazione dei provvedimenti di orientamento, che di volta in volta sono ritenuti utili od opportuni.