Art. 76.
                        Funzioni di indirizzo
 
   1.  La  regione  Campania,  in  particolare  la  giunta regionale,
esercita la funzione di  indirizzo  affinche'  i  comuni  attuino  le
norme, contenute nella presente legge, in modo uniforme.
   2.  La  funzione,  di  cui  al  comma  1,  e'  esercitata mediante
l'emanazione dei provvedimenti di orientamento, che di volta in volta
sono ritenuti utili od opportuni.