Art. 79.
                 Norma transitoria di cui al capo II
 
   1.  Fino  all'emissione  del   provvedimento   di   nomina   della
commissione  consultiva  regionale, di cui al capo II, e comunque non
oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
esprime  i  pareri,  di  cui  all'art.  24  la commissione consultiva
regionale, gia' costituita quando era vigente la legge  regionale  28
agosto 1984, n. 42.