Art. 79. Norma transitoria di cui al capo II 1. Fino all'emissione del provvedimento di nomina della commissione consultiva regionale, di cui al capo II, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, esprime i pareri, di cui all'art. 24 la commissione consultiva regionale, gia' costituita quando era vigente la legge regionale 28 agosto 1984, n. 42.