Art. 80.
            Norme transitorie, di cui ai capi III, IV e V
 
   1.  Gli impianti in concessione che alla data di entrata in vigore
della presente legge risultassero inattivi a seguito di provvedimento
di sospensione,  in  corso  di  validita',  emesso  dalla  competente
autorita'  amministrativa possono essere utilizzati entro e non oltre
sei mesi per richiedere la concessione a seguito di concentrazione  o
il potenziamento di cui agli artt. 25, 26 e 62.
   2.  Se  vi  e'  incompatibilita' tra impianto e territorio, di cui
all'art. 19, il comune, competente per  territorio,  entro  sei  mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, ordina al
concessionario interessato di eliminare l'impianto entro e non  oltre
due  anni, decorrenti dalla ricezione del relativo provvedimento, per
evitare che sia irrogata la revoca, di cui agli artt.  31,  comma  1,
lettera g); 38; 45; 51, comma 1.
  3.   Il  concessionario  interessato,  di  cui  al  comma  1,  puo'
richiedere il trasferimento dell'impianto  nell'ambito  dello  stesso
comune, osservando le prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, lettere b),
c) ed e) dell'art. 63.
   4.  Entro  un  anno,  che  decorre dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il concessionario, di cui ai commi 1 e 2,  puo'
adeguarsi di propria iniziativa ai criteri fissati dal piano.
   5.  Per  evitare  la  revoca  del  provvedimento di concessione in
relazione agli artt. 31, comma 1, lettera d), 38; 45; 51, comma 1, il
concessionario, che abbia determinato la successione tra  vivi  nella
proprieta' dell'impianto prima della entrata in vigore della presente
legge,  chiede  insieme  al  successore  un  nuovo  provvedimento  di
concessione all'ente competente entro tre mesi dalla data di  entrata
in  vigore  della presente legge, qualora non sia stata ottenuta gia'
la "voltura" della vecchia concessione a favore del successore.
   6. Per evitare la  revoca  del  provvedimento  di  concessione  in
relazione agli artt. 31, comma 1, lettera d); 38; 45; 51, comma 1, il
successore  per causa di morte nella proprieta' di un impianto chiede
il nuovo provvedimento di concessione all'ente  competente  entro  un
anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, se
l'apertura della successione sia  avvenuta  prima  della  entrata  in
vigore  della  presente  legge  e  non  sia  stata  ottenuta  gia' la
"voltura" della vecchia concessione a favore del successore.
   7. I titolari degli impianti di concessione, rilasciata  ai  sensi
del  decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18
dicembre 1970, n. 1034, nonche' i titolari degli impianti, muniti  di
autorizzazione  emessa  prima  dell'entrata  in  vigore del precitato
decreto-legge n. 745/1970, qualora  trattasi  di  provvedimenti  gia'
scaduti,  chiedono,  entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sempre  che  non  abbiano  gia'  presentata  la
domanda  di  rinnovo,  il  rinnovo della concessione o la conversione
dell'autorizzazione  in  concessione   osservando   le   prescrizioni
stabilite in materia con la presente legge.
   8.  L'ente  competente decide sulle istanze di rinnovo, presentate
prima o dopo l'entrata in vigore della  presente  legge,  di  cui  al
comma  precedente,  entro  un  anno  dalla data di ricezione di esse;
decorso tale termine, le domande si intendono respinte.