Art. 81. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno finanziario 1994 con lo stanziamento al cap. 4302 dello stato di previsione della spesa, mediante prelievo dell'occorrente somma, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 20 del 27 luglio 1978, quantizzata in lire 100 milioni, dal cap. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 che si riduce di pari importo. 2. Agli oneri per gli anni successivi si fara' fonte con gli appositi stanziamenti di bilancio.