Art. 81.
                          Norma finanziaria
 
   1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si  fa
fronte  per  l'anno finanziario 1994 con lo stanziamento al cap. 4302
dello  stato   di   previsione   della   spesa,   mediante   prelievo
dell'occorrente somma, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n.
20 del 27 luglio 1978, quantizzata in lire 100 milioni, dal cap. 1030
dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 che
si riduce di pari importo.
   2.  Agli  oneri  per  gli  anni  successivi si fara' fonte con gli
appositi stanziamenti di bilancio.