Art. 82. Norme finali 1. Sono abrogate le leggi regionali 28 agosto 1984, n. 42 e 21 novembre 1987, n. 42. 2. Allo scopo di consentire una costante verifica da parte dello Stato degli obiettivi del piano di cui al comma 2, dell'art. 1, la Regione, previo accertamento entro il 31 marzo di ciascun anno dell'erogato relativo all'anno precedente giusta i dati forniti dai competenti U.T.I.F., comunica annualmente entro il 30 giugno al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per il tramite del commissario di Governo le seguenti notizie: a) il numero degli impianti esistenti nella Regione, suddivisi per concessionario, per localita', per tipo, per prodotto e per fasce di erogato; b) il numero delle concessioni revocate nonche' il numero delle concessioni rilasciate per conversione di autorizzazioni scadute o per rinnovo di precedenti concessioni.