Art. 82.
                            Norme finali
 
   1. Sono abrogate le leggi regionali 28 agosto 1984,  n.  42  e  21
novembre 1987, n. 42.
   2.  Allo  scopo di consentire una costante verifica da parte dello
Stato degli obiettivi del piano di cui al comma 2,  dell'art.  1,  la
Regione,  previo  accertamento  entro  il  31  marzo  di ciascun anno
dell'erogato relativo all'anno precedente giusta i dati  forniti  dai
competenti  U.T.I.F.,  comunica  annualmente  entro  il  30 giugno al
Ministero dell'Industria, del commercio  e  dell'artigianato  per  il
tramite del commissario di Governo le seguenti notizie:
     a)  il  numero degli impianti esistenti nella Regione, suddivisi
per concessionario, per localita', per tipo, per prodotto e per fasce
di erogato;
     b) il numero delle concessioni revocate nonche' il numero  delle
concessioni  rilasciate  per  conversione di autorizzazioni scadute o
per rinnovo di precedenti concessioni.