Art. 11. Procedimento disciplinare 1. L'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 si applica ai dipendenti della regione Emilia-Romagna, salvo quanto stabilito dal presente articolo e dall'art. 12. 2. Qualora il dirigente venga a conoscenza di un fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, commesso da un dipendente assegnato alla struttura organizzativa da lui diretta, compiuti gli opportuni accertamenti contesta per iscritto l'addebito. 3. Se il dirigente competente alla contestazione ai sensi del comma 2 ritiene che il fatto debba essere sanzionato con il richiamo scritto o con la multa, provvede direttamente all'irrogazione della sanzione. 4. Nel caso in cui il dirigente ritenga che per il fatto debba essere comminata una sanzione piu' grave, formula la propria proposta e trasmette gli atti al dirigente competente in materia di personale, dandone contestualmente comunicazione all'interessato. 5. La sospensione dal servizio e' inflitta dal dirigente competente in materia di personale, il quale preliminarmente procede, ove occorra, ad ulteriori accertamenti ed a nuove contestazioni, assegnando conseguentemente un nuovo termine a difesa e procedendo all'audizione dell'interessato. 6. Il dirigente che commina la sanzione disciplinare ne da' contestuale comunicazione alla giunta regionale. 7. Qualora il dirigente competente in materia di personale ritenga debba essere inflitta la sanzione del licenziamento, trasmette copia degli atti all'assessore competente in materia di personale, congiuntamente al quale provvede all'eventuale istruttoria di cui al comma 5 e in ogni caso all'audizione dell'interessato. Il licenziamento disciplinare e' inflitto dalla giunta su proposta dell'assessore. 8. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti e' effettuata dalla giunta previo espletamento delle proce- dure di cui al presente articolo, in quanto applicabili, da parte dell'assessore competente in materia di personale. 9. I soggetti cui compete l'irrogazione della sospensione e del licenziamento concludono il procedimento del quale sono stati investiti anche con l'irrogazione di una sanzione minore.