Art. 11.
                      Procedimento disciplinare
 
   1. L'art. 7 della legge 20 maggio  1970,  n.  300  si  applica  ai
dipendenti  della  regione Emilia-Romagna, salvo quanto stabilito dal
presente articolo e dall'art. 12.
   2. Qualora il dirigente venga a conoscenza di un fatto  che  possa
dar  luogo  all'irrogazione di una sanzione disciplinare, commesso da
un dipendente assegnato alla struttura organizzativa da lui  diretta,
compiuti gli opportuni accertamenti contesta per iscritto l'addebito.
   3.  Se  il  dirigente  competente  alla contestazione ai sensi del
comma 2 ritiene che il fatto debba essere sanzionato con il  richiamo
scritto  o  con la multa, provvede direttamente all'irrogazione della
sanzione.
   4. Nel caso in cui il dirigente ritenga che  per  il  fatto  debba
essere comminata una sanzione piu' grave, formula la propria proposta
e trasmette gli atti al dirigente competente in materia di personale,
dandone contestualmente comunicazione all'interessato.
   5.   La   sospensione  dal  servizio  e'  inflitta  dal  dirigente
competente in materia di personale, il quale preliminarmente procede,
ove occorra, ad ulteriori  accertamenti  ed  a  nuove  contestazioni,
assegnando  conseguentemente  un  nuovo termine a difesa e procedendo
all'audizione dell'interessato.
   6.  Il  dirigente  che  commina  la  sanzione  disciplinare ne da'
contestuale comunicazione alla giunta regionale.
   7. Qualora il dirigente competente in materia di personale ritenga
debba essere inflitta la sanzione del licenziamento, trasmette  copia
degli   atti   all'assessore  competente  in  materia  di  personale,
congiuntamente al quale provvede all'eventuale istruttoria di cui  al
comma   5   e   in   ogni  caso  all'audizione  dell'interessato.  Il
licenziamento disciplinare  e'  inflitto  dalla  giunta  su  proposta
dell'assessore.
   8.  L'irrogazione  delle  sanzioni  disciplinari nei confronti dei
dirigenti e' effettuata dalla giunta previo espletamento delle proce-
dure di cui al presente articolo, in  quanto  applicabili,  da  parte
dell'assessore competente in materia di personale.
   9.  I  soggetti  cui compete l'irrogazione della sospensione e del
licenziamento  concludono  il  procedimento  del  quale  sono   stati
investiti anche con l'irrogazione di una sanzione minore.