Art. 12.
                  Collegio arbitrale di disciplina
 
   1. Il collegio arbitrale e' nominato dal consiglio regionale ed e'
composto   da   due  rappresentanti  dell'amministrazione  e  da  due
rappresentanti dei dipendenti; e' presieduto da un esperto in diritto
del lavoro, esterno all'amministrazione.
   2.  I  rappresentanti  dei   dipendenti   sono   designati   dalla
rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 22, ove costituita;
in  mancanza  il  consiglio  regionale stabilisce le procedure per la
loro designazione. Il presidente e' nominato scegliendo in una  terna
designata dal presidente della Corte d'appello di Bologna.
   3.   Entro   trenta   giorni   dall'irrogazione   della   sanzione
disciplinare, il dipendente puo' chiedere,  anche  per  mezzo  di  un
procuratore  o  dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato, che sulla decisione si pronunci  il  collegio  arbitrale  di
disciplina.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla  richiesta senza che la
giunta abbia pronunciato  la  propria  adesione  al  procedimento  di
arbitrato  la  sanzione  resta  senza  effetto.  Se l'amministrazione
adisce l'autorita' giudiziaria la sanzione disciplinare resta sospesa
fino alla definizione del giudizio,  salva  l'applicazione  dell'art.
14.
   4.  Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dallo
scadere del termine assegnato alla giunta per rifiutare l'arbitrato e
l'amministrazione vi si conforma salvo che non la impugni nei modi di
legge. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.