Art. 12. Collegio arbitrale di disciplina 1. Il collegio arbitrale e' nominato dal consiglio regionale ed e' composto da due rappresentanti dell'amministrazione e da due rappresentanti dei dipendenti; e' presieduto da un esperto in diritto del lavoro, esterno all'amministrazione. 2. I rappresentanti dei dipendenti sono designati dalla rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 22, ove costituita; in mancanza il consiglio regionale stabilisce le procedure per la loro designazione. Il presidente e' nominato scegliendo in una terna designata dal presidente della Corte d'appello di Bologna. 3. Entro trenta giorni dall'irrogazione della sanzione disciplinare, il dipendente puo' chiedere, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, che sulla decisione si pronunci il collegio arbitrale di disciplina. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la giunta abbia pronunciato la propria adesione al procedimento di arbitrato la sanzione resta senza effetto. Se l'amministrazione adisce l'autorita' giudiziaria la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio, salva l'applicazione dell'art. 14. 4. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dallo scadere del termine assegnato alla giunta per rifiutare l'arbitrato e l'amministrazione vi si conforma salvo che non la impugni nei modi di legge. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.