Art. 14.
                        Sospensione cautelare
 
   1.  La giunta regionale puo' sospendere cautelarmente dal servizio
e dallo stipendio il dipendente sottoposto a  procedimento  penale  o
disciplinare  quando  la  natura  del  reato  o  dell'infrazione  sia
particolarmente grave e sussistano ragioni di pubblico interesse.
   2. Il provvedimento  di  sospensione  conserva  efficacia  per  un
periodo non superiore ad anni cinque.
   3.  La  sospensione  e'  obbligatoria quando sia stato adottato un
provvedimento restrittivo della liberta' personale per il periodo  in
cui permane la restrizione.
   4.   Al   dipendente   sospeso  cautelarmente  spetta  un  assegno
alimentare di importo pari alla meta' della retribuzione.