Art. 14. Sospensione cautelare 1. La giunta regionale puo' sospendere cautelarmente dal servizio e dallo stipendio il dipendente sottoposto a procedimento penale o disciplinare quando la natura del reato o dell'infrazione sia particolarmente grave e sussistano ragioni di pubblico interesse. 2. Il provvedimento di sospensione conserva efficacia per un periodo non superiore ad anni cinque. 3. La sospensione e' obbligatoria quando sia stato adottato un provvedimento restrittivo della liberta' personale per il periodo in cui permane la restrizione. 4. Al dipendente sospeso cautelarmente spetta un assegno alimentare di importo pari alla meta' della retribuzione.