Art. 15.
            Effetti della conclusione dei giudizio penale
 
   1. La sospensione cautelare, se ancora efficace, cessa in caso  di
archiviazione del procedimento penale ovvero al momento del passaggio
in  giudicato  della  sentenza  di  proscioglimento.  Di  tali fatti,
nonche' del passaggio in giudicato della sentenza o  del  decreto  di
condanna,   il   dipendente   deve   dare   immediata   comunicazione
all'amministrazione.
   2. L'archiviazione o la sentenza  di  proscioglimento  passata  in
giudicato comporta il diritto alla immediata riammissione in servizio
e  alla  retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione
cautelare. Tale periodo e' considerato valido ai fini dell'anzianita'
di servizio.
   3. Qualora il dipendente sia  stato  condannato,  con  sentenza  o
decreto  penale  passati  in  giudicato,  la  giunta regionale, entro
trenta giorni dal momento in cui ne ha notizia, delibera se  disporre
la   riammissione  in  servizio,  la  riassunzione  del  procedimento
disciplinare eventualmente sospeso o il licenziamento.
   4. In caso di proscioglimento  a  seguito  di  accoglimento  della
richiesta  di  revisione  della  sentenza  o  del  decreto  penale di
condanna il dipendente precedentemente licenziato viene riammesso  in
servizio,  anche  in  soprannumero, nello stesso livello funzionale e
retributivo posseduto al momento del licenziamento.