Art. 15. Effetti della conclusione dei giudizio penale 1. La sospensione cautelare, se ancora efficace, cessa in caso di archiviazione del procedimento penale ovvero al momento del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento. Di tali fatti, nonche' del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna, il dipendente deve dare immediata comunicazione all'amministrazione. 2. L'archiviazione o la sentenza di proscioglimento passata in giudicato comporta il diritto alla immediata riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione cautelare. Tale periodo e' considerato valido ai fini dell'anzianita' di servizio. 3. Qualora il dipendente sia stato condannato, con sentenza o decreto penale passati in giudicato, la giunta regionale, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha notizia, delibera se disporre la riammissione in servizio, la riassunzione del procedimento disciplinare eventualmente sospeso o il licenziamento. 4. In caso di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna il dipendente precedentemente licenziato viene riammesso in servizio, anche in soprannumero, nello stesso livello funzionale e retributivo posseduto al momento del licenziamento.