Art. 17. D i m i s s i o n i 1. Le dimissioni possono essere rassegnate, previo preavviso, in ogni momento con atto scritto e debbono essere presentate al responsabile del servizio competente in materia di personale. Esse hanno effetto dal momento della loro accettazione da parte dell'amministrazione. 2. Il preavviso deve essere di almeno un mese per i dipendenti appartenenti a qualifiche non dirigenziali e di tre mesi per i dirigenti.