Art. 17.
                         D i m i s s i o n i
 
   1.  Le  dimissioni possono essere rassegnate, previo preavviso, in
ogni  momento  con  atto  scritto  e  debbono  essere  presentate  al
responsabile  del  servizio  competente in materia di personale. Esse
hanno  effetto  dal  momento  della  loro   accettazione   da   parte
dell'amministrazione.
   2.  Il  preavviso  deve  essere di almeno un mese per i dipendenti
appartenenti a qualifiche non  dirigenziali  e  di  tre  mesi  per  i
dirigenti.