Art. 18. Collocamento a riposo 1. Il dipendente viene collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite di eta' in base a quanto disposto dalle vigenti dispozioni. 2. Viene altresi' collocato a riposo il dipendente che sia stato messo in disponibilita' a seguito di esito negativo della mobilita' ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.