Art. 18.
                        Collocamento a riposo
 
   1.   Il   dipendente   viene   collocato  a  riposo  d'ufficio  al
raggiungimento del limite di eta' in base  a  quanto  disposto  dalle
vigenti dispozioni.
   2.  Viene  altresi' collocato a riposo il dipendente che sia stato
messo in disponibilita' a seguito di esito negativo  della  mobilita'
ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.