Art. 19. L i c e n z i a m e n t o 1. Il licenziamento, con o senza preavviso, e' disposto dalla giunta su proposta del dirigente competente in materia di personale. 2. In caso di dispensa dal servizio per ragioni di inidoneita' fisica sopravvenuta, la proposta di cessazione del rapporto e' formulata a seguito dell'accertamento dell'assoluta e permanente inidoneita' a svolgere qualunque proficuo lavoro. 3. In mancanza di diverse disposizioni contrattuali e salva l'applicazione del comma 2 dell'art. 2118 c.c. il preavviso e' di due mesi per i dipendenti appartenenti a qualifiche non dirigenziali e di sei mesi per i dirigenti.