Art. 19.
                      L i c e n z i a m e n t o
 
   1.  Il  licenziamento,  con  o  senza preavviso, e' disposto dalla
giunta su proposta del dirigente competente in materia di personale.
   2. In caso di dispensa dal servizio  per  ragioni  di  inidoneita'
fisica  sopravvenuta,  la  proposta  di  cessazione  del  rapporto e'
formulata a  seguito  dell'accertamento  dell'assoluta  e  permanente
inidoneita' a svolgere qualunque proficuo lavoro.
   3.  In  mancanza  di  diverse  disposizioni  contrattuali  e salva
l'applicazione del comma 2 dell'art. 2118 c.c. il preavviso e' di due
mesi per i dipendenti appartenenti a qualifiche non dirigenziali e di
sei mesi per i dirigenti.