Art. 2. A s s u n z i o n e 1. Il rapporto di lavoro si costituisce solo con la sottoscrizione, anteriormente all'ammissione in servizio, del contratto individuale. 2. Il contratto deve prevedere l'effettuazione di un periodo di prova di tre mesi per i posti fino alla sesta qualifica funzionale inclusa e di sei mesi per i restanti posti. Non si effettua il periodo di prova in caso di passaggio ad una qualifica superiore da parte di dipendente gia' inquadrato nei ruoli regionali, tranne che per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Il dipendente che non superi il periodo di prova per l'accesso alla qualifica dirigenziale resta inquadrato nella qualifica precedentemente ricoperta. 3. Il mancato superamento del periodo di prova di cui al comma 2 e' dichiarato e comunicato all'interessato dal dirigente competente in materia di personale, su proposta motivata del responsabile del servizio presso cui il dipendente ha prestato la propria attivita' lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova stesso. La proposta deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale scadenza.