Art. 2.
                         A s s u n z i o n e
 
   1.   Il   rapporto   di   lavoro   si   costituisce  solo  con  la
sottoscrizione,  anteriormente  all'ammissione   in   servizio,   del
contratto individuale.
   2.  Il  contratto  deve prevedere l'effettuazione di un periodo di
prova di tre mesi per i posti fino alla  sesta  qualifica  funzionale
inclusa  e  di  sei  mesi  per  i  restanti posti. Non si effettua il
periodo di prova in caso di passaggio ad una qualifica  superiore  da
parte  di  dipendente gia' inquadrato nei ruoli regionali, tranne che
per l'accesso alla qualifica  dirigenziale.  Il  dipendente  che  non
superi  il periodo di prova per l'accesso alla qualifica dirigenziale
resta inquadrato nella qualifica precedentemente ricoperta.
   3. Il mancato superamento del periodo di prova di cui al  comma  2
e'  dichiarato  e comunicato all'interessato dal dirigente competente
in materia di personale, su proposta motivata  del  responsabile  del
servizio  presso  cui  il dipendente ha prestato la propria attivita'
lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova stesso.
La  proposta  deve  pervenire  almeno  dieci  giorni  prima  di  tale
scadenza.