Art. 20.
                          D e c a d e n z a
 
   1. La decadenza e' dichiarata dalla giunta regionale nei  seguenti
casi:
     a) perdita del godimento dei diritti civili e politici;
     b)  perdita  dei  requisiti in materia di cittadinanza richiesti
per il posto ricoperto;
     c) mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 4
dell'art. 6.