Art. 20. D e c a d e n z a 1. La decadenza e' dichiarata dalla giunta regionale nei seguenti casi: a) perdita del godimento dei diritti civili e politici; b) perdita dei requisiti in materia di cittadinanza richiesti per il posto ricoperto; c) mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 4 dell'art. 6.