Art. 21. Relazioni con le organizzazioni sindacali rappresentative 1. La Regione riconosce come interlocutori nell'ambito delle relazioni sindacali di ordine generale le associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Nei confronti delle associazioni di cui al comma 1 la Regione attua le misure di partecipazione sindacale di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 29 del 1993. 3. Le relazioni contrattuali, nell'ambito delle competenze e delle materie fissate dal contratto collettivo nazionale, si svolgono con le associazioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 22.