Art. 21.
      Relazioni con le organizzazioni sindacali rappresentative
 
   1.  La  Regione  riconosce  come  interlocutori  nell'ambito delle
relazioni sindacali di  ordine  generale  le  associazioni  sindacali
rappresentative  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
   2. Nei confronti delle associazioni di cui al comma 1  la  Regione
attua  le  misure  di partecipazione sindacale di cui all'art. 10 del
decreto legislativo n. 29 del 1993.
   3. Le relazioni contrattuali, nell'ambito delle competenze e delle
materie fissate dal contratto collettivo nazionale, si  svolgono  con
le  associazioni  di  cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'art.
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