Art. 22.
         Relazioni con la rappresentanza sindacale unitaria
                  elettiva dei dipendenti regionali
 
   1. Ove venga costituita una rappresentanza sindacale  unitaria  di
dipendenti   regionali,  formata  sulla  base  del  voto  liberamente
espresso dai dipendenti, la Regione riconosce a  tale  rappresentanza
la  titolarita'  a  negoziare  sulla  base delle disposizioni vigenti
nelle  materie  rinviate  dal  contratto  collettivo  nazionale  alla
contrattazione decentrata.