Art. 25.
        Partecipazione del comitato per le pari opportunita'
 
   1.  La Regione consulta il comitato per le pari opportunita' sulle
misure generali che incidono sulla qualita' dell'ambiente di  lavoro,
sull'organizzazione    dell'attivita'   lavorativa,   nonche'   sugli
interventi  che  concretizzano  azioni  positive   a   favore   delle
lavoratrici  con  particolare  riferimento  al reale conseguimento di
condizioni di pari opportunita' in ordine agli accessi,  ai  percorsi
formativi e alle posizioni organizzative.
   2.  Al  fine  di  favorire  la  consultazione  di cui al comma 1 e
promuovere  le  misure  previste  dalla  contrattazione   collettiva,
nazionale  e  decentrata,  nonche'  dalle  direttive  della Comunita'
europea, la Regione organizza periodiche sessioni di incontri,  anche
su richiesta del comitato.