Art. 25. Partecipazione del comitato per le pari opportunita' 1. La Regione consulta il comitato per le pari opportunita' sulle misure generali che incidono sulla qualita' dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attivita' lavorativa, nonche' sugli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunita' in ordine agli accessi, ai percorsi formativi e alle posizioni organizzative. 2. Al fine di favorire la consultazione di cui al comma 1 e promuovere le misure previste dalla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, nonche' dalle direttive della Comunita' europea, la Regione organizza periodiche sessioni di incontri, anche su richiesta del comitato.