Art. 26.
               Struttura e competenze della dirigenza
 
   1. L'art. 5 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41 e' cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 5.
               Struttura e competenze della dirigenza
 
   1. La funzione dirigenziale e' ordinata in un'unica qualifica e in
un unico profilo professionale.
   2.  Nelle strutture organizzative complesse, il dirigente preposto
alla  struttura   organizzativa   di   livello   piu'   elevato   e',
limitatamente  alla  durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente
preposto a struttura organizzativa di livello inferiore. Le direzioni
generali sono strutture sovraordinate ai servizi e questi ultimi sono
sovraordinati agli uffici.
   3. Ai dirigenti spetta, nel rispetto del principio di  separazione
tra   la  funzione  di  direzione  politica  e  quella  di  direzione
amministrativa,  la  gestione  tecnica  e  amministrativa,   compresa
l'adozione  di  tutti  gli atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno.
   4. La giunta regionale  specifica  le  attribuzioni  e  i  compiti
connessi  alla  direzione  delle strutture organizzative e alle altre
funzioni di livello dirigenziale.
   5. La giunta individua  le  strutture  organizzative  per  la  cui
direzione  si  richiede il possesso di specifici diplomi di laurea ed
eventualmente della abilitazione  professionale  o  della  iscrizione
all'Albo professionale.".