Art. 27. Funzioni dei dirigenti 1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 41 del 1992 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 5- bis Funzioni dei dirigenti 1. Ai dirigenti nell'esercizio dei poteri previsti dal comma 3 dell'art. 5 e secondo la specifica attribuzione di ciascuno, spetta: a) la direzione di strutture organizzative a livello di servizio o ufficio e del relativo personale; b) la direzione di programmi aventi carattere di complessita' e di particolare rilevanza per l'oggetto trattato o per la professionalita' richiesta; c) la verifica, il controllo e la vigilanza con riferimento a funzioni e iniziative di particolare rilevanza; d) lo studio, la ricerca e la elaborazione propositiva riferiti a problemi di particolare rilevanza; e) l'esercizio dei poteri di spesa nonche' dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione di progetti, per quanto di competenza; f) la verifica periodica dei carichi di lavoro, della produttivita' individuale e della struttura organizzativa diretta, nonche' la proposta di iniziative nei confronti del personale corre- late a tale verifica; g) lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di loro competenza. 2. La giunta regionale provvede alla graduazione delle funzioni e alla loro valutazione ai fini del trattamento accessorio.".