Art. 27.
                       Funzioni dei dirigenti
 
   1.  Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 41 del 1992 e' aggiunto
il seguente articolo:
 
                            "Art. 5- bis
                       Funzioni dei dirigenti
 
   1.  Ai  dirigenti  nell'esercizio  dei poteri previsti dal comma 3
dell'art. 5 e secondo la specifica attribuzione di ciascuno, spetta:
     a) la direzione di strutture organizzative a livello di servizio
o ufficio e del relativo personale;
     b) la direzione di programmi aventi carattere di complessita'  e
di   particolare   rilevanza   per   l'oggetto   trattato  o  per  la
professionalita' richiesta;
     c) la verifica, il controllo e la vigilanza  con  riferimento  a
funzioni e iniziative di particolare rilevanza;
     d)  lo studio, la ricerca e la elaborazione propositiva riferiti
a problemi di particolare rilevanza;
     e) l'esercizio  dei  poteri  di  spesa  nonche'  dei  poteri  di
gestione  inerenti  alla  realizzazione  di  progetti,  per quanto di
competenza;
     f)  la  verifica  periodica  dei  carichi   di   lavoro,   della
produttivita'  individuale  e  della struttura organizzativa diretta,
nonche' la proposta di iniziative nei confronti del personale  corre-
late a tale verifica;
     g)   lo   svolgimento  dei  procedimenti  disciplinari  di  loro
competenza.
   2. La giunta regionale provvede alla graduazione delle funzioni  e
alla loro valutazione ai fini del trattamento accessorio.".