Art. 28. Funzioni del direttore generale 1. L'art. 6 della legge regionale n. 41 del 1992 e' cosi' sostituito: "Art. 6. Funzioni del direttore generale 1. Al responsabile della struttura organizzativa a livello di direzione generale compete: a) formulare proposte alla giunta, anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive, schemi di progetti di legge o altri atti di competenza della giunta; b) curare l'attuazione dei programmi definiti dai competenti organi regionali e adottare, a tal fine, progetti, indicando le risorse correnti alla loro realizzazione, la cui gestione e' attribuita ai dirigenti; c) esercitare i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e definire i valori di spesa che i dirigenti possono impegnare in relazione alle competenze attribuite; d) adottare gli atti di organizzazione e di gestione del personale, nell'ambito dei criteri fissati dalla giunta, e provvedere all'attribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai contratti collettivi e tenendo conto della produttivita', anche individuale; e) stabilire l'orario di servizio nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalla giunta sentito il comitato di direzione; f) coordinare i procedimenti amministrativi nell'ambito della struttura diretta; g) verificare e controllare le attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; h) fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza.".