Art. 28.
                   Funzioni del direttore generale
 
   1.  L'art.  6  della  legge  regionale  n.  41  del  1992 e' cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 6.
                   Funzioni del direttore generale
 
   1. Al responsabile della  struttura  organizzativa  a  livello  di
direzione generale compete:
     a)   formulare   proposte  alla  giunta,  anche  ai  fini  della
elaborazione di programmi, direttive, schemi di progetti di  legge  o
altri atti di competenza della giunta;
     b)  curare  l'attuazione  dei  programmi definiti dai competenti
organi regionali e adottare,  a  tal  fine,  progetti,  indicando  le
risorse   correnti  alla  loro  realizzazione,  la  cui  gestione  e'
attribuita ai dirigenti;
     c) esercitare i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di
bilancio e definire  i  valori  di  spesa  che  i  dirigenti  possono
impegnare in relazione alle competenze attribuite;
     d)  adottare  gli  atti  di  organizzazione  e  di  gestione del
personale, nell'ambito dei criteri fissati dalla giunta, e provvedere
all'attribuzione dei trattamenti economici accessori  secondo  quanto
stabilito   dai   contratti   collettivi   e   tenendo   conto  della
produttivita', anche individuale;
     e) stabilire l'orario di servizio  nell'ambito  degli  indirizzi
generali definiti dalla giunta sentito il comitato di direzione;
     f)  coordinare  i  procedimenti amministrativi nell'ambito della
struttura diretta;
     g) verificare e controllare le attivita'  dei  dirigenti,  anche
con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
     h)  fornire  risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli
atti di sua competenza.".