Art. 29. Avocazione e controllo sostitutivo 1. L'art. 8 della legge regionale n. 41 del 1992 e' cosi' sostituito: "Art. 8. Avocazione e controllo sostitutivo 1. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte della giunta se non per particolari motivi di necessita' e urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione. 2. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, la giunta ha facolta', previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso la giunta procede all'accertamento delle relative responsabilita' dirigenziali.".