Art. 29.
                 Avocazione e controllo sostitutivo
 
   1. L'art. 8  della  legge  regionale  n.  41  del  1992  e'  cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 8.
                 Avocazione e controllo sostitutivo
 
   1.  Gli  atti  di  competenza  dirigenziale  non  sono soggetti ad
avocazione da parte della giunta se non  per  particolari  motivi  di
necessita'  e  urgenza,  specificamente indicati nel provvedimento di
avocazione.
   2. In caso  di  omissione  o  ritardo  nell'esercizio  dei  poteri
conferiti  ai  dirigenti  che  determini  pregiudizio per l'interesse
pubblico, la giunta ha facolta', previa diffida, di porre  in  essere
in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere.
In  tal  caso  la  giunta  procede  all'accertamento  delle  relative
responsabilita' dirigenziali.".