Art. 3. Regolamenti sulle modalita' di accesso 1. Ferme restando le modalita' d'accesso previste dalla legge, con regolamento sono individuati: a) i requisiti per l'accesso; b) il contenuto del bando di concorso e di corso-concorso e le modalita' di presentazione delle domande di ammissione; c) la composizione delle commissioni di concorso per le qualifiche non dirigenziali e le modalita' per la selezione dei relativi membri; d) le procedure concorsuali, la tipologia delle prove, gli adempimenti della commissione esaminatrice e quanto attiene allo svolgimento delle procedure concorsuali, fino alla trasmissione della graduatoria di merito alla giunta regionale. 2. La disciplina della composizione delle commissioni di concorso di cui alla lettera c) del comma 1 deve: a) garantire la loro adeguatezza alle specifiche competenze richieste per il posto messo a concorso; b) prevedere la selezione dei loro membri attraverso sorteggio da appositi elenchi predisposti dalla giunta regionale di concerto con l'Ufficio di presidenza del consiglio per materie specifiche, formati esclusivamente da esperti che possono essere scelti anche fra dipendenti regionali individuati dal comitato di direzione; c) garantire il rispetto della lettera a) del comma 1 dell'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 in materia di pari opportunita'; dell'eventuale impossibilita' di adeguarsi a tale regola deve essere data congrua motivazione; d) indicare le incompatibilita' dei membri della commissione che non siano gia' previste dalla legge. 3. Con regolamento sono individuati i posti e le funzioni per i quali non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana e i requisiti indispensabili per l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea. 4. L'assunzione effettuata senza il rispetto delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti e' nulla di diritto.