Art. 3.
               Regolamenti sulle modalita' di accesso
 
   1. Ferme restando le modalita' d'accesso previste dalla legge, con
regolamento sono individuati:
     a) i requisiti per l'accesso;
     b)  il  contenuto del bando di concorso e di corso-concorso e le
modalita' di presentazione delle domande di ammissione;
     c)  la  composizione  delle  commissioni  di  concorso  per   le
qualifiche  non  dirigenziali  e  le  modalita'  per la selezione dei
relativi membri;
     d) le procedure  concorsuali,  la  tipologia  delle  prove,  gli
adempimenti  della  commissione  esaminatrice  e  quanto attiene allo
svolgimento delle procedure concorsuali, fino alla trasmissione della
graduatoria di merito alla giunta regionale.
   2. La disciplina della composizione delle commissioni di  concorso
di cui alla lettera c) del comma 1 deve:
     a)  garantire  la  loro  adeguatezza  alle specifiche competenze
richieste per il posto messo a concorso;
     b) prevedere la selezione dei loro membri  attraverso  sorteggio
da  appositi  elenchi  predisposti dalla giunta regionale di concerto
con l'Ufficio di presidenza del  consiglio  per  materie  specifiche,
formati esclusivamente da esperti che possono essere scelti anche fra
dipendenti regionali individuati dal comitato di direzione;
     c)  garantire il rispetto della lettera a) del comma 1 dell'art.
61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 in materia di  pari
opportunita';  dell'eventuale  impossibilita'  di  adeguarsi  a  tale
regola deve essere data congrua motivazione;
     d) indicare le incompatibilita' dei membri della commissione che
non siano gia' previste dalla legge.
   3. Con regolamento sono individuati i posti e le  funzioni  per  i
quali  non  si  puo'  prescindere  dal  possesso  della  cittadinanza
italiana e i requisiti indispensabili  per  l'accesso  dei  cittadini
degli Stati membri della Comunita' economica europea.
   4.  L'assunzione  effettuata  senza  il  rispetto  delle procedure
previste dalla legge e dai regolamenti e' nulla di diritto.