Art. 30.
                   Incarico di direttore generale
 
   1. L'art. 11 della  legge  regionale  n.  41  del  1992  e'  cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 11.
                   Incarico di direttore generale
 
   1.  L'incarico  di  direttore generale e' conferito dalla giunta a
dirigenti regionali dotati di professionalita' capacita' e attitudine
adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati
e  delle  esperienze   acquisite   in   funzioni   dirigenziali   con
responsabilita' di servizi o di aree di coordinamento.
   2. L'incarico di direttore generale puo' essere altresi' conferito
a persone esterne all'amministrazione assunte ai sensi dell'art. 24.
   3.  L'incarico di direttore generale e' conferito con contratto di
diritto privato a tempo determinato per un periodo  non  superiore  a
cinque  anni,  rinnovabile,  di norma, una sola volta. Il trattamento
economico, concordato di volta in volta fra  le  parti,  e'  definito
assumendo  come parametri quelli previsti per le figure apicali della
dirigenza pubblica  ovvero  i  valori  medi  di  mercato  per  figure
dirigenziali equivalenti.
   4. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti
regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni
per  tutto  il  periodo  dell'incarico.  Il periodo di aspettativa e'
utile ai fini  del  trattamento  di  quiescenza  e  di  previdenza  e
dell'anzianita' di servizio.".