Art. 30. Incarico di direttore generale 1. L'art. 11 della legge regionale n. 41 del 1992 e' cosi' sostituito: "Art. 11. Incarico di direttore generale 1. L'incarico di direttore generale e' conferito dalla giunta a dirigenti regionali dotati di professionalita' capacita' e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali con responsabilita' di servizi o di aree di coordinamento. 2. L'incarico di direttore generale puo' essere altresi' conferito a persone esterne all'amministrazione assunte ai sensi dell'art. 24. 3. L'incarico di direttore generale e' conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, di norma, una sola volta. Il trattamento economico, concordato di volta in volta fra le parti, e' definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. 4. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio.".