Art. 31. Conferimento degli altri incarichi dirigenziali 1. L'art. 12 della legge regionale n. 41 del 1992 e' cosi' sostituito: "Art. 12. Conferimento degli altri incarichi dirigenziali 1. La giunta, sulla base dei criteri di cui all'art. 14, nomina i responsabili: a) dei servizi, previo motivato parere del responsabile della competente direzione generale; b) degli uffici, su proposta del responsabile del competente servizio. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti su iniziativa dell'assessore competente in materia di personale di concerto con il componente della giunta interessato. 3. Gli incarichi di direzione di programmi e progetti, di verifica, controllo e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione sono conferiti dal dirigente sovraordinato. 4. I provvedimenti di incarico sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.".