Art. 31.
           Conferimento degli altri incarichi dirigenziali
 
   1.  L'art.  12  della  legge  regionale  n.  41  del 1992 e' cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 12.
           Conferimento degli altri incarichi dirigenziali
 
   1. La giunta, sulla base dei criteri di cui all'art. 14, nomina  i
responsabili:
     a)  dei  servizi,  previo motivato parere del responsabile della
competente direzione generale;
     b) degli uffici, su proposta  del  responsabile  del  competente
servizio.
   2.  Gli  incarichi  di cui al comma 1 sono conferiti su iniziativa
dell'assessore competente in materia di personale di concerto con  il
componente della giunta interessato.
   3.  Gli  incarichi  di  direzione  di  programmi  e  progetti,  di
verifica, controllo e vigilanza, di studio, ricerca  ed  elaborazione
sono conferiti dal dirigente sovraordinato.
   4.  I  provvedimenti  di  incarico  sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale della Regione.".