Art. 32. Criteri per il conferimento degli altri incarichi 1. L'art. 14 della legge regionale n. 41 del 1992 e' cosi' sostituito: "Art. 14. Criteri per il conferimento degli altri incarichi 1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti, applicando il criterio della rotazione, in base al possesso dei seguenti requisiti: a) formazione culturale adeguata alle funzioni da svolgere; b) risultati conseguiti e professionalita' acquisita nello svolgimento di attivita' rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire; c) attitudine ad assumere le responsabilita' connesse con le funzioni da svolgere. 2. Di norma non puo' essere conferito il medesimo incarico per un periodo superiore a dieci anni. Ogni deroga deve essere specificatamente motivata e non puo' essere concessa per un periodo superiore a cinque anni. 3. Il provvedimento di incarico deve contenere l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, delle strutture e dei soggetti di cui il dirigente si avvale nonche' di quelli ai quali deve rispondere. 4. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente titolo possono essere conferiti anche ai dirigenti assunti ai sensi dell'art. 24. 5. Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative e funzionali, gli incarichi di cui al presente titolo possono essere conferiti a personale di qualifica funzionale equiparabile a quella dei dirigenti regionali, provenienti dai ruoli di altra pubblica amministrazione, in posizione di comando o comunque in rapporto di servizio presso la Regione. Tali incarichi non possono superare la quota del dieci per cento, con arrotondamento all'unita' superiore, della dotazione organica dei dirigenti.".