Art. 32.
          Criteri per il conferimento degli altri incarichi
 
   1. L'art. 14 della  legge  regionale  n.  41  del  1992  e'  cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 14.
          Criteri per il conferimento degli altri incarichi
 
   1.  Gli  incarichi  dirigenziali  sono  conferiti,  applicando  il
criterio della rotazione, in base al possesso dei seguenti requisiti:
     a) formazione culturale adeguata alle funzioni da svolgere;
     b)  risultati  conseguiti  e  professionalita'  acquisita  nello
svolgimento  di  attivita'  rilevanti agli effetti degli incarichi da
conferire;
     c) attitudine ad assumere le  responsabilita'  connesse  con  le
funzioni da svolgere.
   2.  Di norma non puo' essere conferito il medesimo incarico per un
periodo  superiore  a   dieci   anni.   Ogni   deroga   deve   essere
specificatamente  motivata  e non puo' essere concessa per un periodo
superiore a cinque anni.
   3. Il provvedimento di incarico deve contenere  l'indicazione  dei
compiti  che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, delle strutture
e dei soggetti di cui il dirigente si avvale  nonche'  di  quelli  ai
quali deve rispondere.
   4.  Gli  incarichi  dirigenziali di cui al presente titolo possono
essere conferiti anche ai dirigenti assunti ai sensi dell'art. 24.
   5.  Al  fine  di  rispondere a specifiche esigenze organizzative e
funzionali, gli incarichi di cui al presente  titolo  possono  essere
conferiti  a  personale di qualifica funzionale equiparabile a quella
dei dirigenti regionali, provenienti  dai  ruoli  di  altra  pubblica
amministrazione,  in  posizione  di comando o comunque in rapporto di
servizio presso la Regione. Tali incarichi non  possono  superare  la
quota  del  dieci per cento, con arrotondamento all'unita' superiore,
della dotazione organica dei dirigenti.".