Art. 33. Assenza, impedimento e vacanza 1. L'art. 16 della legge regionale n. 41 del 1992 e' cosi' sostituito: "Art. 16. Assenza, impedinento e vacanza 1. In caso di assenza o impedimento di un direttore generale, la giunta individua un altro direttore incaricato di sostituirlo. 2. In caso di assenza o impedimento del responsabile di servizio o ufficio, ovvero di altri dirigenti, l'incarico di sostituzione e' conferito dal responsabile della struttura sovraordinata. 3. In caso di vacanza degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla sostituzione provvisoria con le stesse modalita' ivi indicate, in attesa del conferimento dell'incarico.".