Art. 33.
                   Assenza, impedimento e vacanza
 
   1. L'art. 16 della  legge  regionale  n.  41  del  1992  e'  cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 16.
                   Assenza, impedinento e vacanza
 
   1.  In  caso di assenza o impedimento di un direttore generale, la
giunta individua un altro direttore incaricato di sostituirlo.
   2. In caso di assenza o impedimento del responsabile di servizio o
ufficio, ovvero di altri dirigenti,  l'incarico  di  sostituzione  e'
conferito dal responsabile della struttura sovraordinata.
   3.  In  caso  di  vacanza degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 si
provvede alla sostituzione provvisoria con le  stesse  modalita'  ivi
indicate, in attesa del conferimento dell'incarico.".