Art. 35.
                        Nucleo di valutazione
 
   1. L'art. 19 della  legge  regionale  n.  41  del  1992  e'  cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 19.
                        Nucleo di valutazione
 
   1.  La  giunta  istituisce  un  Nucleo  di valutazione composto da
almeno tre esperti in tecniche di valutazione del quale  possono  far
parte  anche dirigenti regionali. In casi di particolare complessita'
il presidente della giunta puo' stipulare  apposite  convenzioni  con
soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in materia.
   2. La giunta si avvale del Nucleo di valutazione per:
     a) le valutazioni di cui al comma 2 dell'art. 18;
     b)  la  verifica  del  raggiungimento  degli  obiettivi  e della
corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche.".