Art. 35. Nucleo di valutazione 1. L'art. 19 della legge regionale n. 41 del 1992 e' cosi' sostituito: "Art. 19. Nucleo di valutazione 1. La giunta istituisce un Nucleo di valutazione composto da almeno tre esperti in tecniche di valutazione del quale possono far parte anche dirigenti regionali. In casi di particolare complessita' il presidente della giunta puo' stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in materia. 2. La giunta si avvale del Nucleo di valutazione per: a) le valutazioni di cui al comma 2 dell'art. 18; b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche.".