Art. 36.
          Modalita' di accesso alla qualifica dirigenziale
 
   1. L'art. 20 della  legge  regionale  n.  41  del  1992  e'  cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 20.
          Modalita' di accesso alla qualifica dirigenziale
 
   1.  Salvo quanto disposto dall'art. 24 l'accesso alla qualifica di
dirigente avviene per concorso  pubblico  o  per  corso-concorso.  11
cinquanta  per  cento  dei  posti  e riservato ai dipendenti di ruolo
dell'Ente appartenenti alle qualifiche funzionali VII e VIII  nonche'
in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.
   2.  I  requisiti  per  l'ammissione  al  concorso sono fissati, in
relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso  o  di  corso-
concorso che deve in ogni caso richiedere:
     a)  il possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a
concorso;
     b) cinque anni di esperienza professionale maturata:
     1) nelle qualifiche VII e VIII  dell'organico  regionale  ovvero
nell'ex carriera direttiva delle altre amministrazioni pubbliche;
     2)  in  Enti  di  diritto pubblico o aziende pubbliche o private
nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.
   3.  L'esperienza professionale richiesta puo' ritenersi acquisita,
in tutto o  in  parte,  con  il  comprovato  esercizio  della  libera
professione  con relativa iscrizione all'Albo professionale ovvero di
altre attivita' professionali di particolare qualificazione.".