Art. 36. Modalita' di accesso alla qualifica dirigenziale 1. L'art. 20 della legge regionale n. 41 del 1992 e' cosi' sostituito: "Art. 20. Modalita' di accesso alla qualifica dirigenziale 1. Salvo quanto disposto dall'art. 24 l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico o per corso-concorso. 11 cinquanta per cento dei posti e riservato ai dipendenti di ruolo dell'Ente appartenenti alle qualifiche funzionali VII e VIII nonche' in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni. 2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati, in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso o di corso- concorso che deve in ogni caso richiedere: a) il possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso; b) cinque anni di esperienza professionale maturata: 1) nelle qualifiche VII e VIII dell'organico regionale ovvero nell'ex carriera direttiva delle altre amministrazioni pubbliche; 2) in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale. 3. L'esperienza professionale richiesta puo' ritenersi acquisita, in tutto o in parte, con il comprovato esercizio della libera professione con relativa iscrizione all'Albo professionale ovvero di altre attivita' professionali di particolare qualificazione.".