Art. 37. Ulteriori modifiche della legge regionale n. 41 del 1992 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 41 del 1992 i numeri "5 e 6" sono sostituiti dai seguenti "5, 5- bis e 6". 2. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 41 del 1992 e' cosi' sostituito: "5. Del comitato fanno parte direttori generali, tra i quali la giunta nomina il segretario.". 3. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 41 del 1992 e' soppresso. 4. La rubrica del titolo II della legge regionale n. 41 del 1992 e' cosi' sostituita "Struttura e funzioni dirigenziali". 5. Nel comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 41 del 1992, prima della locuzione "Gli incarichi" sono aggiunte le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11". 6. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 41 del 1992 e' soppresso. 7. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 41 del 1992 sono soppresse le seguenti parole "della sua qualifica funzionale e". 8. Nel comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 41 del 1992, la locuzione "comma 2 dell'art. 12" e' sostituita dalla seguente: "comma 3 dell'art. 12". 9. Dopo il comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 41 del 1992 sono aggiunti i seguenti commi: "5- bis. La medesima determinazione di cui al comma 5 puo' essere assunta per il dirigente comandato o distaccato presso organismi cui partecipa la Regione operanti a livello statale, valutata la particolarita' e la complessita' delle funzioni da svolgere presso tali organismi. In tale caso la conservazione dell'indennita' di funzione permane per tutta la durata del comando o distacco. 5- ter. Nei casi di comando o distacco di cui al comma 5- bis, la giunta puo' disporre la conservazione dell'indennita' anche ai dipendenti titolari di indennita' di unita' operativa organica o di indennita' di staff.". 10. La rubrica del titolo IV della legge regionale n. 41 del 1992 e' cosi' sostituita "Accesso alla dirigenza". 11. Nella lettera b) del comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 41 del 1992, sono soppresse le seguenti parole: "per l'accesso a specifici profili professionali o". 12. Nella lettera b) del comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 41 del 1992, la locuzione "o nelle libere professioni" e' sostituita dalla seguente: "nelle libere professioni", ovvero in altre attivita' professionali di particolare qualificazione". 13. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 41 del 1992 e' soppressa la seguente locuzione: "Gli incarichi di responsabile di unita' operativa organica sono conferiti dall'Assessore competente in materia di personale con le modalita' previste per il conferimento degli incarichi di responsabile di ufficio.".