Art. 37.
                         Ulteriori modifiche
                della legge regionale n. 41 del 1992
 
   1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 41 del  1992  i
numeri "5 e 6" sono sostituiti dai seguenti "5, 5- bis e 6".
   2.  Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 41 del 1992 e'
cosi' sostituito:
   "5. Del comitato fanno parte direttori generali, tra  i  quali  la
giunta nomina il segretario.".
   3.  Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 41 del 1992 e'
soppresso.
   4. La rubrica del titolo II della legge regionale n. 41  del  1992
e' cosi' sostituita "Struttura e funzioni dirigenziali".
   5.  Nel comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 41 del 1992,
prima della locuzione  "Gli  incarichi"  sono  aggiunte  le  seguenti
parole: "Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11".
   6. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 41 del 1992 e'
soppresso.
   7.  Al  comma  1 dell'art. 17 della legge regionale n. 41 del 1992
sono soppresse le seguenti parole "della sua qualifica funzionale e".
   8. Nel comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 41 del  1992,
la  locuzione  "comma  2  dell'art. 12" e' sostituita dalla seguente:
"comma 3 dell'art. 12".
   9. Dopo il comma 5 dell'art. 17 della legge regionale  n.  41  del
1992 sono aggiunti i seguenti commi:
   "5-  bis. La medesima determinazione di cui al comma 5 puo' essere
assunta per il dirigente comandato o distaccato presso organismi  cui
partecipa   la  Regione  operanti  a  livello  statale,  valutata  la
particolarita' e la complessita' delle funzioni  da  svolgere  presso
tali  organismi.  In  tale  caso  la conservazione dell'indennita' di
funzione permane per tutta la durata del comando o distacco.
   5- ter. Nei casi di comando o distacco di cui al comma 5- bis,  la
giunta  puo'  disporre  la  conservazione  dell'indennita'  anche  ai
dipendenti titolari di indennita' di unita' operativa organica  o  di
indennita' di staff.".
   10.  La rubrica del titolo IV della legge regionale n. 41 del 1992
e' cosi' sostituita "Accesso alla dirigenza".
   11. Nella  lettera  b)  del  comma  3  dell'art.  22  della  legge
regionale  n.  41  del  1992, sono soppresse le seguenti parole: "per
l'accesso a specifici profili professionali o".
   12. Nella  lettera  b)  del  comma  3  dell'art.  24  della  legge
regionale  n.  41 del 1992, la locuzione "o nelle libere professioni"
e' sostituita dalla seguente: "nelle libere professioni",  ovvero  in
altre attivita' professionali di particolare qualificazione".
   13.  Al  comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 41 del 1992
e' soppressa la seguente locuzione: "Gli incarichi di responsabile di
unita' operativa organica sono conferiti dall'Assessore competente in
materia di personale con le modalita' previste  per  il  conferimento
degli incarichi di responsabile di ufficio.".